1H - PUBBLICA SICUREZZA - ARMI E MUNIZIONI - PORTO D'ARMI PER DIFESA PERSONALE - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301875/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia avverso un decreto del Prefetto della Provincia emesso il 13 maggio 2019 e notificato il 21 maggio 2019, mediante il quale veniva revocata l'autorizzazione al porto d'armi per difesa personale precedentemente concessa. Tale autorizzazione era stata rinnovata il 11 settembre 2018 e risultava documentata dal relativo libretto di porto d'armi. Il ricorrente ha contestato il provvedimento prefettizio propugnando l'annullamento e successivamente ha aggiunto ulteriori motivi di ricorso, contrapponendosi anche a una nota della Prefettura del 7 agosto 2019 con cui era stata rigettata l'istanza di riesame della revoca. La controversia ha avuto corso processuale lungo, con udienza fissata il 30 maggio 2023, a distanza di quasi quattro anni dalla proposizione del ricorso.
Il quadro normativo
La disciplina del porto d'armi per difesa personale è regolata da norme che attribuiscono alle Prefetture poteri di rilascio, rinnovo e revoca sulla base di criteri di sicurezza personale e pubblica. Tali provvedimenti trovano fondamento nel Decreto Legislativo 19 luglio 2019, n. 93 e successive modificazioni, nonché nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Le autorizzazioni al porto d'armi possono essere revocate quando vengono meno i presupposti che ne hanno consentito l'originario rilascio ovvero quando sopravvengono circostanze che rendono non opportuna la permanenza del diritto di portare armi. La decisione amministrativa di revoca costituisce un atto discrezionale che deve comunque rispettare i principi di proporzionalità, correttezza procedimentale e motivazione adeguata.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia consisteva nella legittimità del provvedimento di revoca emanato dalla Prefettura, ossia se il Prefetto avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale alla luce della normativa vigente e dei presupposti di legge. Il ricorrente evidentemente contestava che la revoca fosse stata decisa senza idonei motivi, con violazione delle norme procedurali oppure in difetto di una corretta applicazione dei criteri di sicurezza richiesti dalla legge. Si poneva altresì il tema della corretta istruttoria compiuta dalla Prefettura e della congruità della motivazione addotta nel decreto di revoca.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in seguito all'udienza del 30 maggio 2023 con il relatore Rocco Vampa e dopo aver esaminato ricorso, motivi aggiunti e tutti gli atti della causa, ha ritenuto che il provvedimento di revoca fosse stato legittimamente adottato. Il collegio giudicante ha apprezzato che il Prefetto aveva operato entro l'ambito della propria discrezionalità amministrativa, nel merito valutando le circostanze e le ragioni di sicurezza che rendevano non opportuna la permanenza dell'autorizzazione. Il TAR non ha riscontrato vizi nel procedimento seguito né carenze nella motivazione del decreto, accogliendo in definitiva le ragioni prospettate dal Ministero dell'Interno rappresentato in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso numero 1682 del 2019 e gli stessi motivi aggiunti, rigettando completamente le pretese del ricorrente. È stata inoltre respinta la richiesta di accertamento dell'obbligo di provvedere sull'istanza di revoca del decreto prefettizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 4.000,00 oltre gli accessori previsti dalla legge. La sentenza è stata disposta per l'esecuzione da parte dell'Autorità amministrativa con ordine specifico.
Massima
La revoca dell'autorizzazione al porto d'armi per difesa personale, adottata dal Prefetto sulla valutazione delle circostanze attinenti alla sicurezza personale e pubblica, non è illegittima ove compiuta nel legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa e in assenza di vizi procedurali o motivazionali rilevanti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento quanto al ricorso originario: del decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS-, emesso in data 13.5.2019, notificato il 21.5.2019, di revoca al sig. -OMISSIS- dell'autorizzazione al porto d'armi per difesa personale rinnovata in data 11.9.2018 e del libretto di porto d'armi per difesa personale n. -OMISSIS- rilasciati dalla Prefettura di -OMISSIS-; nonchè di ogni altro atto preordinato conseguente, comunque connesso, anche non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti: della nota della Prefettura, in data 7 agosto 2019, avente ad oggetto l’istanza di riesame del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi e di revoca del porto d’armi per difesa personale; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza di revoca del Decreto del 13 maggio 2019 del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 1682 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Lo Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 30 maggio 2023, tenutasi da remoto, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00, oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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