Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Respinto
Sentenza n. 202301843/2023
4h/r - Polizia Di Stato - Infermità - Istanza Riconoscimento Causa Di Servizio - Istanza Equo Indennizzo - Silenzio
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Silvia Torraca, Referendario per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza del 24 gennaio 2022, con la quale il sig. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 461/2001, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell'equo indennizzo per le seguenti infermità: «1. -OMISSIS-; 2. -OMISSIS-»; e per l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni convenute di provvedere sull'istanza; sul ricorso numero di registro generale 883 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’interno di pronunciarsi sull’istanza entro il termine indicato in motivazione. Respinge l'istanza volta ad ottenere l'indennizzo ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1 bis, l. n. 241/1990. Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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