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Sentenza n. 202301843/2023

Sentenza n. 202301843/2023

4H/R - POLIZIA DI STATO - INFERMITÀ - ISTANZA RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO - ISTANZA EQUO INDENNIZZO - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301843/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato, il 24 gennaio 2022, un'istanza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica numero 461 del 2001 rivolta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla corresponsione dell'equo indennizzo per determinate infermità contratte a causa del servizio stesso. A tale richiesta la pubblica amministrazione non ha fornito risposta, determinando la formazione di un silenzio-rifiuto implicito. Il ricorrente ha quindi presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'obbligo per le amministrazioni di pronunciarsi sulla sua istanza. Il ricorso è stato presentato nel 2023, a fronte di un'istanza iniziale risalente a più di un anno prima, evidenziando un prolungato inadempimento amministrativo.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata fondamentalmente dal decreto del Presidente della Repubblica numero 461 del 2001, che regola il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio per i dipendenti pubblici, nonché dall'articolo 2-bis della legge numero 241 del 1990 relativo all'indennizzo per il malfunzionamento della pubblica amministrazione. La legge numero 241 del 1990 costituisce lo statuto generale del procedimento amministrativo e disciplina anche i rimedi contro il silenzio della pubblica amministrazione, fissando termini entro i quali le amministrazioni devono rispondere alle istanze dei cittadini e prevedendo che il decorso del termine senza risposta configura un silenzio-rifiuto. Nel caso di specie, il ricorso verteva sulla doppia questione del silenzio della PA e del diritto all'indennizzo, coinvolgendo la responsabilità amministrativa e il diritto alla tutela della salute del dipendente pubblico.

La questione giuridica

La controversia affrontava due nuclei distinti ma connessi: in primo luogo, se il prolungato silenzio della pubblica amministrazione su un'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio configurasse un vizio sanabile attraverso il ricorso per illegittimità del silenzio stesso, con conseguente obbligo di provvedimento; in secondo luogo, se il ricorrente avesse diritto all'indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 241 del 1990 o se tale diritto fosse subordinato a una valutazione nel merito della domanda di riconoscimento della dipendenza. La questione riveste importanza generale per il diritto del pubblico impiego, in quanto il silenzio della PA su richieste di riconoscimento di diritti collegati alla salute del lavoratore costituisce un tema ricorrente e potenzialmente lesivo della tutela amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha ritenuto legittimo il ricorso sotto il profilo del silenzio-rifiuto, accertando che l'amministrazione convenuta aveva il dovere di pronunciarsi entro termini ragionevoli e che l'inerzia configurava un comportamento illegittimo. Il collegio ha inoltre considerato che il decorso prolungato del tempo senza una risposta formale della pubblica amministrazione violava i principi di efficienza e trasparenza amministrativa, nonché il diritto del ricorrente a una pronuncia formale sul suo diritto. Tuttavia, il Tribunale ha distinto tra il diritto a ottenere una pronuncia sul merito e il diritto automatico all'indennizzo, ritenendo che quest'ultimo non potesse essere riconosciuto direttamente dal giudice amministrativo, ma solo successivamente a una pronuncia nel merito da parte dell'amministrazione sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. In tal modo il Tribunale ha accolto il ricorso quanto al profilo procedurale e organizzativo, ma respinto il ricorso quanto al profilo sostanziale dell'indennizzo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Interno di pronunciarsi sull'istanza entro il termine indicato nella motivazione della sentenza, ripristinando così il dovere procedurale della pubblica amministrazione. Ha respinto, tuttavia, la domanda volta a ottenere l'indennizzo direttamente mediante il ricorso, rimettendo tale questione a una valutazione successiva da parte dell'amministrazione medesima in sede di pronuncia nel merito. Il Tribunale ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio per un importo di ottocento euro oltre oneri di legge, e ha ordinato l'esecuzione immediata della sentenza da parte delle autorità amministrative.

Massima

Quando la pubblica amministrazione rimane inerte e non si pronuncia su un'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il giudice amministrativo può accertare l'illegittimità del silenzio e obbligare l'amministrazione a provvedere nel merito, senza tuttavia riconoscere direttamente l'indennizzo, che rimane subordinato alla valutazione amministrativa della sussistenza dei requisiti sostanziali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Silvia Torraca,	Referendario
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza del 24 gennaio 2022, con la quale il sig. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 461/2001, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell'equo indennizzo per le seguenti infermità: «1. -OMISSIS-; 2. -OMISSIS-»;
e per l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni convenute di provvedere sull'istanza;
sul ricorso numero di registro generale 883 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’interno di pronunciarsi sull’istanza entro il termine indicato in motivazione. Respinge l'istanza volta ad ottenere l'indennizzo ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1 bis, l. n. 241/1990.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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