Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—Respinto
Sentenza n. 202301791/2023
3i - Immigrazione - Istanza Rinnovo/conversione Permesso Di Soggiorno - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Concetta Plantamura, Consigliere per l'annullamento del decreto della Questura di Milano prot. n. 0417568 del 7 settembre 2022 di rigetto dell'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno del ricorrente per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro; della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo del 23 giugno 2022 tendente al rigetto dell'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno del ricorrente per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro; di ogni atto preordinato conseguente e connesso. sul ricorso numero di registro generale 23 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mara Boffa e Antonio Novelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, Via Ripamonti, n. 44; MINISTERO DELL'INTERNO-Questura di Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; U.T.G. - PREFETTURA DI MILANO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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