3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RINNOVO/CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301791/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio ha presentato istanza alla Questura di Milano per ottenere il rinnovo e la conversione dello stesso permesso in un titolo per motivi di lavoro. La Questura ha avviato il procedimento amministrativo il 23 giugno 2022 comunicandone l'inizio al ricorrente. Con decreto protocollato in data 7 settembre 2022, la Questura di Milano ha rigettato la domanda di rinnovo e conversione del permesso. Di fronte a questo provvedimento negativo, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sezione Terza), impugnando tanto il decreto finale di rigetto quanto il comunicato di avvio procedimento, con l'obiettivo di ottenere l'annullamento di entrambi gli atti amministrativi e di conseguenza il riconoscimento del diritto alla conversione del permesso di soggiorno.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286), che stabilisce i requisiti e le procedure per il rilascio, il rinnovo e la conversione dei titoli di soggiorno per cittadini stranieri. La conversione da permesso per motivi di studio a permesso per motivi di lavoro è subordinata al rispetto di specifiche condizioni normative, tra cui la sussistenza di un'offerta di lavoro qualificata, la dichiarazione di assunzione, l'idoneità del datore di lavoro e il superamento delle verifiche amministrative prescritte. Il procedimento amministrativo deve inoltre conformarsi ai principi generali del diritto amministrativo italiano, inclusi quelli di trasparenza, correttezza e proporzionalità, così come codificati nella legge sul procedimento amministrativo. La normativa europea sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 rappresentano il quadro protettivo dei diritti della persona interessata nelle procedure amministrative che coinvolgono dati sensibili.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava la legittimità della decisione amministrativa della Questura, sostenendo che la conversione del permesso di soggiorno era corretta e che il rigetto era infondato oppure che il procedimento amministrativo presentava vizi procedurali. La controversia verteva sul punto se la Questura di Milano avesse correttamente valutato i presupposti normativi richiesti dalla legge per la conversione, se fossero stati rispettati i principi procedurali e se il diritto del ricorrente al rinnovo e alla conversione del permesso di soggiorno fosse stato violato. Il nodo centrale della questione consisteva nel verificare se l'amministrazione avesse operato entro i limiti dei propri poteri, se avesse applicato correttamente la normativa vigente e se fossero stati acquisiti gli elementi necessari per una valutazione consapevole e corretta della domanda.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato gli atti della causa nel corso dell'udienza pubblica del 30 maggio 2023 e ascoltato i difensori delle parti, ha ritenuto che la Questura di Milano avesse agito in conformità alla legge e ai principi del diritto amministrativo nel rigettare la domanda di conversione del permesso di soggiorno. Il collegio giudicante ha valutato che il ricorrente non possedeva i requisiti normativi previsti dalla legge oppure che le condizioni richieste per la conversione non erano state soddisfatte, ovvero che era mancato uno o più dei presupposti fattici necessari (quali l'offerta di lavoro idonea, la documentazione di assunzione, la verifica dell'idoneità del datore di lavoro o altri elementi procedurali richiesti). Il giudice ha inoltre ritenuto che il procedimento amministrativo è stato svolto correttamente, senza vizi di forma o di merito che potessero inficiarne la legittimità. Per questi motivi, il TAR ha concluso che il ricorso era infondato e che la contestazione del ricorrente non era accoglibile.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha RESPINTO il ricorso proposto dal ricorrente, confermando quindi la legittimità del decreto della Questura di Milano di rigetto della domanda di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno e della comunicazione di avvio procedimento. Le spese processuali sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese legali senza obbligo di rimborso. Il TAR ha ordinato inoltre che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente. In ottemperanza alle norme sulla protezione dei dati personali, il collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente al fine di tutelare la sua privacy e la sua dignità personale.
Massima
L'amministrazione è legittimata a rigettare la domanda di conversione di un permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro qualora il ricorrente non possegga i presupposti normativi richiesti dalla legge vigente, senza che il ricorso amministrativo possa prevalere sulla corretta applicazione della normativa sull'immigrazione e dei principi procedurali che la disciplinano.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Concetta Plantamura, Consigliere per l'annullamento del decreto della Questura di Milano prot. n. 0417568 del 7 settembre 2022 di rigetto dell'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno del ricorrente per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro; della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo del 23 giugno 2022 tendente al rigetto dell'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno del ricorrente per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro; di ogni atto preordinato conseguente e connesso. sul ricorso numero di registro generale 23 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mara Boffa e Antonio Novelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, Via Ripamonti, n. 44; MINISTERO DELL'INTERNO-Questura di Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; U.T.G. - PREFETTURA DI MILANO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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