Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202301773/2023
1c - Arera - Deliberazione 30 Dicembre 2021 N. 638/2021/r/eel
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Fabrizio Fornataro, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della deliberazione ARERA del 30 dicembre 2021, n. 638/2021/R/eel, di aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2022, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela; - della deliberazione ARERA del 4 novembre 2016, n. 633/2016/R/eel, nella parte in cui ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti, in favore dell’adozione di una logica di costo medio trimestrale; - della deliberazione ARERA del 7 luglio 2016, n. 369/2016/R/eel, recante “riforma dei vigenti meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell’energia elettrica. Istituzione della tutela simile al mercato libero. Ulteriori obblighi per le imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale”; - della determinazione ARERA del 30 dicembre 2021, n. 636/2021/R/com, nella parte in cui, con riferimento alle rateizzazioni, prevede a carico del consumatore una quota pari al 50%, da versare immediatamente, senza particolari, effettive ed ulteriori agevolazioni; - di tutti gli atti connessi, collegati, presupposti e conseguenti, ancorché di estremi ignoti, ivi inclusi gli atti di accertamento compiuti dall’ARERA nell’ambito dell’attività istruttoria di definizione delle tariffe, relativi ai prezzi di acquisto e di rivendita dell’energia elettrica; e per l’accertamento dell’illegittimità del mancato esercizio, da parte dell’ARERA, dei poteri relativi alla determinazione delle tariffe, ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481; quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato dal CODACONS in data 10 ottobre 2022: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo; e per l’accertamento dell’illegittimità del mancato esercizio, da parte dell’ARERA, dei poteri relativi alla determinazione delle tariffe, ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481; - della deliberazione ARERA del 29 settembre 2022, n. 463/2022/R/eel, di aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2022, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela e degli interventi alla periodicità di fatturazione nonché per la determinazione del parametro α e del corrispettivo Cpstg del servizio a tutele graduali per le piccole imprese. sul ricorso numero di registro generale 231 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da CODACONS - Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Maria Donzelli, Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio legale nazionale del CODACONS in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73; ARERA - Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui i uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero della transizione ecologica, in persona dei rispettivi Ministri in carica, non costituiti in giudizio; Terna s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio; Acquirente Unico s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Giannì in Milano, corso Monforte n. 21; Acea Energia s.p.a. ed Enel Energia s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio; ad adiuvandum: Assoutenti - Associazione nazionale utenti di servizi pubblici, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Tozzi e Melania Capasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Tozzi in Napoli, via Toledo n. 323; Flavia Appodia, Marco Archetti, Rosario Belmonte, Alessandro Betto, Marco Bruni, Cinzia Caprioni, Arianna Caravella, Cristina Carli, Elena Carlotti, Anna Cascone, Arturo Ceroli, Luciano Coppe, Adolfo Covelli, Sandrine Nyrit Dam, Roberto Di Santo, Salvatore Esposito, Gaetano Fichera, Michele Frabotta, Bruno Fragnito, Leandro Grilli, Ernesto Grisenti, Antonietta Impedovo, Marco Incitti, Amalia Lumia, Nicoletta Maiello, Davide Manfrin, Silvia Muoio, Luigi Nautilli, Maurizio Nobile, Marilena Pennini, Marino Pessina, Giuseppe Petrelli, Fabio Poletto, Chiara Adelaide Porta, Giampiero Sacco, Paolo Schraulek, Elena Sclaverano, Andrea Secchi, Giuseppe Stanzione, Gianluca Vendema, Massimo Vicentini ed Antonino Zappalà, rappresentati e difesi dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio legale nazionale del CODACONS in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73. Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARERA - Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e della Acquirente Unico s.p.a.; Visti gli atti di intervento ad adiuvandum della Assoutenti - Associazione nazionale utenti di servizi pubblici e di Flavia Appodia, Marco Archetti, Rosario Belmonte, Alessandro Betto, Marco Bruni, Cinzia Caprioni, Arianna Caravella, Cristina Carli, Elena Carlotti, Anna Cascone, Arturo Ceroli, Luciano Coppe, Adolfo Covelli, Sandrine Nyrit Dam, Roberto Di Santo, Salvatore Esposito, Gaetano Fichera, Michele Frabotta, Bruno Fragnito, Leandro Grilli, Ernesto Grisenti, Antonietta Impedovo, Marco Incitti, Amalia Lumia, Nicoletta Maiello, Davide Manfrin, Silvia Muoio, Luigi Nautilli, Maurizio Nobile, Marilena Pennini, Marino Pessina, Giuseppe Petrelli, Fabio Poletto, Chiara Adelaide Porta, Giampiero Sacco, Paolo Schraulek, Elena Sclaverano, Andrea Secchi, Giuseppe Stanzione, Gianluca Vendema, Massimo Vicentini ed Antonino Zappalà; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e viste le conclusioni delle parti, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti: - ammette l’intervento ad adiuvandum spiegato della Assoutenti; - dichiara inammissibile l’intervento spiegato dai clienti del servizio di vendita dell’energia elettrica, nominativamente indicati in epigrafe; - respinge il ricorso introduttivo; - respinge il ricorso per motivi aggiunti; - compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
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