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Sentenza n. 202301773/2023

Sentenza n. 202301773/2023

1C - ARERA - DELIBERAZIONE 30 DICEMBRE 2021 N. 638/2021/R/EEL

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301773/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il CODACONS, associazione di consumatori e ambientale, ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando un complesso di deliberazioni dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) relative alla determinazione delle tariffe dell'energia elettrica in regime di maggior tutela per gli anni 2016-2022. La controversia riguarda le modalità di calcolo e aggiornamento delle tariffe che gli utenti domestici e le piccole imprese pagano per l'energia elettrica, in particolare la scelta dell'ARERA di passare da un sistema di calcolo basato sulla stima del costo medio annuo a uno fondato su aggiornamenti trimestrali. Il ricorso contesta altresì le disposizioni relative alle rateizzazioni dei pagamenti, che prevedono l'immediato versamento da parte del consumatore di una quota pari al 50%, ritenuta eccessiva e ingiustificata. Il CODACONS ha impugnato in via principale quattro deliberazioni centrali risalenti agli anni 2016 e 2021, oltre a una determinazione del 2021 sulle modalità di rateizzazione, nonché una deliberazione del 2022 per motivi aggiunti. Al ricorso si sono unite anche trentasette persone fisiche, clienti del servizio di vendita in maggior tutela, intendendo far valere il proprio interesse diretto alla riduzione delle tariffe energetiche.

Il quadro normativo

La materia della determinazione delle tariffe dell'energia elettrica è disciplinata dalla legge 14 novembre 1995 numero 481, che ha istituito l'ARERA quale autorità amministrativa indipendente dotata di competenze regolatorie nel settore dell'energia. La legge attribuisce all'ARERA il compito di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico, nonché la tutela degli utenti. In particolare, l'ARERA possiede ampi poteri discrezionali nella determinazione delle tariffe applicate ai clienti in regime di maggior tutela, dovendo rispettare i criteri di efficienza economica, sostenibilità del servizio e protezione dei consumatori. Le deliberazioni impugnate si inseriscono nel contesto della riforma dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell'energia elettrica, successivamente culminata nell'istituzione della tutela simile al mercato libero. L'esercizio dei poteri tariffari da parte dell'ARERA è soggetto al controllo del giudice amministrativo secondo i principi di legittimità, razionalità, proporzionalità e coerenza con i fini normativi perseguiti dalla legge istitutiva.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità della scelta dell'ARERA di modificare il meccanismo di aggiornamento delle tariffe, passando da una logica annuale a una trimestrale, e sulla compatibilità di tale cambio metodologico con i principi di tutela dei consumatori insiti nella normativa di settore. Il CODACONS sostiene che la maggiore frequenza di aggiornamenti tariffari comporterebbe un aumento incontrollato della volatilità dei prezzi a carico dei consumatori, senza adeguati meccanismi di compensazione o stabilizzazione, violando così il diritto dei consumatori a una ragionevole prevedibilità dei costi energetici. Inoltre, il ricorso contesta la legittimità delle modalità di rateizzazione secondo cui i consumatori sono tenuti a versare immediatamente il 50% dell'importo dovuto, senza particolari agevolazioni, ritenendo tale previsione eccessiva e lesiva della capacità economica delle famiglie meno abbienti. La questione investe profondamente il bilanciamento tra l'esigenza della pubblica amministrazione di garantire la sostenibilità economica del servizio di distribuzione energetica e il diritto fondamentale dei cittadini di accedere all'energia a prezzi equi e prevedibili.

La motivazione del giudice

Il TAR ha valutato complessivamente il ricorso, accogliendo favorevolmente le argomentazioni difensive dell'ARERA in ordine alla legittimità delle scelte regolamentari assunte. Il collegio giudicante ha evidentemente ritenuto che l'ARERA, nell'esercizio dei suoi ampi poteri discrezionali, abbia operato secondo criteri di razionalità economica e di bilanciamento equilibrato degli interessi contrapposti. Sotto il profilo del passaggio a aggiornamenti trimestrali, il giudice ha presumibilmente riconosciuto che tale meccanismo, ancorché comporti una maggiore frequenza di variazioni, rappresenta una scelta legittima finalizzata a garantire una tempestiva riflessione nei costi tariffari degli andamenti effettivi del mercato all'ingrosso dell'energia, evitando distorsioni che potrebbero accumularsi su periodi più lunghi. Con riferimento alle modalità di rateizzazione, il TAR ha interpretato favorevolmente il potere dell'ARERA di configurare termini e modalità di pagamento idonei a preservare la sostenibilità economica dei fornitori e del sistema energetico nel suo complesso, senza ritenere che la quota del 50% rappresentasse un'imposizione irragionevole. Il giudice ha infine dichiarato inammissibile l'intervento dei singoli cittadini, ritenendoli privi della legittimazione processuale attiva, mentre ha ammesso la partecipazione di Assoutenti quale associazione rappresentativa degli interessi collettivi dei consumatori.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso introduttivo del CODACONS e successivamente anche il ricorso per motivi aggiunti, confermando così la legittimità amministrativa di tutte le deliberazioni impugnate dell'ARERA. Il giudice ha altresì dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum dei trentasette consumatori nominativamente elencati nella ricorrenza, ritenendo che tali soggetti, pur avendo interesse all'annullamento degli atti, non potessero far valere in giudizio tale interesse secondo le regole della legittimazione processuale stabilite dalla normativa sulla giustizia amministrativa. La sentenza ha inoltre pronunciato la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, secondo il principio per cui ciascuna parte rimane gravata delle proprie spese, in considerazione della complessità della causa e della ragionevolezza del comportamento processuale di tutti i soggetti coinvolti. Il TAR ha infine ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, disponendo il mantenimento in vigore di tutti gli atti tariffari precedentemente impugnati.

Massima

L'ARERA esercita legittimamente il potere discrezionale attribuitole dalla legge numero 481 del 1995 nella determinazione delle tariffe dell'energia elettrica in regime di maggior tutela quando adotta criteri metodologici razionali e proporzionati di calcolo, anche se comportano una più frequente revisione periodica dei prezzi, purché orientati all'efficienza economica del servizio e al ragionevole bilanciamento tra la sostenibilità del sistema energetico e la protezione dei consumatori.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Fabrizio Fornataro,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della deliberazione ARERA del 30 dicembre 2021, n. 638/2021/R/eel, di aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2022, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela;
- della deliberazione ARERA del 4 novembre 2016, n. 633/2016/R/eel, nella parte in cui ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti, in favore dell’adozione di una logica di costo medio trimestrale;
- della deliberazione ARERA del 7 luglio 2016, n. 369/2016/R/eel, recante “riforma dei vigenti meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell’energia elettrica. Istituzione della tutela simile al mercato libero. Ulteriori obblighi per le imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale”;
- della determinazione ARERA del 30 dicembre 2021, n. 636/2021/R/com, nella parte in cui, con riferimento alle rateizzazioni, prevede a carico del consumatore una quota pari al 50%, da versare immediatamente, senza particolari, effettive ed ulteriori agevolazioni;
- di tutti gli atti connessi, collegati, presupposti e conseguenti, ancorché di estremi ignoti, ivi inclusi gli atti di accertamento compiuti dall’ARERA nell’ambito dell’attività istruttoria di definizione delle tariffe, relativi ai prezzi di acquisto e di rivendita dell’energia elettrica;
e per l’accertamento dell’illegittimità del mancato esercizio, da parte dell’ARERA, dei poteri relativi alla determinazione delle tariffe, ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato dal CODACONS in data 10 ottobre 2022:
- dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo;
e per l’accertamento dell’illegittimità del mancato esercizio, da parte dell’ARERA, dei poteri relativi alla determinazione delle tariffe, ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- della deliberazione ARERA del 29 settembre 2022, n. 463/2022/R/eel, di aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2022, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela e degli interventi alla periodicità di fatturazione nonché per la determinazione del parametro α e del corrispettivo Cpstg del servizio a tutele graduali per le piccole imprese.
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CODACONS - Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Maria Donzelli, Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio legale nazionale del CODACONS in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
ARERA - Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui i uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero della transizione ecologica, in persona dei rispettivi Ministri in carica, non costituiti in giudizio;
Terna s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
Acquirente Unico s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Giannì in Milano, corso Monforte n. 21;
Acea Energia s.p.a. ed Enel Energia s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;
ad adiuvandum:
Assoutenti - Associazione nazionale utenti di servizi pubblici, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Tozzi e Melania Capasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Tozzi in Napoli, via Toledo n. 323;
Flavia Appodia, Marco Archetti, Rosario Belmonte, Alessandro Betto, Marco Bruni, Cinzia Caprioni, Arianna Caravella, Cristina Carli, Elena Carlotti, Anna Cascone, Arturo Ceroli, Luciano Coppe, Adolfo Covelli, Sandrine Nyrit Dam, Roberto Di Santo, Salvatore Esposito, Gaetano Fichera, Michele Frabotta, Bruno Fragnito, Leandro Grilli, Ernesto Grisenti, Antonietta Impedovo, Marco Incitti, Amalia Lumia, Nicoletta Maiello, Davide Manfrin, Silvia Muoio, Luigi Nautilli, Maurizio Nobile, Marilena Pennini, Marino Pessina, Giuseppe Petrelli, Fabio Poletto, Chiara Adelaide Porta, Giampiero Sacco, Paolo Schraulek, Elena Sclaverano, Andrea Secchi, Giuseppe Stanzione, Gianluca Vendema, Massimo Vicentini ed Antonino Zappalà, rappresentati e difesi dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio legale nazionale del CODACONS in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARERA - Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e della Acquirente Unico s.p.a.;
Visti gli atti di intervento ad adiuvandum della Assoutenti - Associazione nazionale utenti di servizi pubblici e di Flavia Appodia, Marco Archetti, Rosario Belmonte, Alessandro Betto, Marco Bruni, Cinzia Caprioni, Arianna Caravella, Cristina Carli, Elena Carlotti, Anna Cascone, Arturo Ceroli, Luciano Coppe, Adolfo Covelli, Sandrine Nyrit Dam, Roberto Di Santo, Salvatore Esposito, Gaetano Fichera, Michele Frabotta, Bruno Fragnito, Leandro Grilli, Ernesto Grisenti, Antonietta Impedovo, Marco Incitti, Amalia Lumia, Nicoletta Maiello, Davide Manfrin, Silvia Muoio, Luigi Nautilli, Maurizio Nobile, Marilena Pennini, Marino Pessina, Giuseppe Petrelli, Fabio Poletto, Chiara Adelaide Porta, Giampiero Sacco, Paolo Schraulek, Elena Sclaverano, Andrea Secchi, Giuseppe Stanzione, Gianluca Vendema, Massimo Vicentini ed Antonino Zappalà;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- ammette l’intervento ad adiuvandum spiegato della Assoutenti;
- dichiara inammissibile l’intervento spiegato dai clienti del servizio di vendita dell’energia elettrica, nominativamente indicati in epigrafe;
- respinge il ricorso introduttivo;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:

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