Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Respinto
Sentenza n. 202301754/2023
3i - Immigrazione - Stranieri - Rigetto Dell’istanza Di Rinnovo Per Motivi Di Lavoro Subordinato Del Permesso Di Soggiorno
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Antonio De Vita, Consigliere Martina Arrivi, Referendario per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n.-OMISSIS-recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. sul ricorso numero di registro generale 1841 del 2019 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Domenica Cazzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Momigliano n.2; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Questura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1262 del 2019 di rigetto della domanda di sospensione; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.541 del 2021 di rigetto della istanza di riesame della misura cautelare; Vista l’ulteriore documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 5 luglio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 5 luglio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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