3I - IMMIGRAZIONE - STRANIERI - RIGETTO DELL’ISTANZA DI RINNOVO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301754/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel 2019 contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emanato dalla Questura di Milano su istruttoria del Ministero dell'Interno. Il ricorrente, rappresentato legalmente dall'avv. Domenica Cazzetta, aveva chiesto il rinnovo di un titolo di soggiorno per l'esercizio di un'attività lavorativa come dipendente, ma la richiesta era stata rigettata dall'amministrazione. Avverso questo provvedimento di diniego il ricorrente aveva dapprima chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato, richiesta rigettata dal TAR con ordinanza nel 2019, e successivamente aveva presentato istanza di riesame della misura cautelare, anch'essa rigettata con ordinanza nel 2021, prima che la causa fosse definita nel merito con sentenza il 5 luglio 2023.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che prevede condizioni, requisiti e procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, differenziati in base alle finalità (lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio e così via). Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato costituisce uno dei titoli più frequenti ed è soggetto a valutazione discrezionale dell'amministrazione, che deve verificare il possesso di determinati requisiti tanto da parte del datore di lavoro quanto del lavoratore medesimo, inclusa la disponibilità di idonea documentazione contrattuale e finanziaria. Le decisioni dell'amministrazione in materia di immigrazione sono sottoposte al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, il quale controlla la legittimità del provvedimento verificandone la conformità alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento e ai diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e dalle normative europee.
La questione giuridica
La controversia riguardava la legittimità del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con il ricorrente che contestava il provvedimento della Questura sostenendo presumibilmente la sussistenza dei requisiti normativi necessari per il rinnovo e l'assenza di violazioni procedurali nel modo in cui era stata trattata la sua istanza. Il ricorso poneva in rilievo probabilmente la questione se l'amministrazione avesse debitamente valutato la documentazione presentata dal ricorrente, se avesse rispettato i termini procedurali, e se il diniego fosse stato proporzionato e ragionevole rispetto alle circostanze personali e lavorative del ricorrente. Si trattava di accertare se la Questura di Milano avesse operato secondo le disposizioni normative di legge e secondo buona amministrazione, ovvero se vi fossero vizi di procedimento o di merito tali da rendere illegittimo il provvedimento.
La motivazione del giudice
Il TAR Lombardia, esaminati gli atti di causa depositati dalle parti e la documentazione amministrativa acquisita, ha ritenuto di non accogliere le contestazioni mosse dal ricorrente al provvedimento amministrativo, valutando come legittimi i motivi che avevano determinato il rigetto dell'istanza di rinnovo. Il collegio giudicante, pur senza esplicitare in forma estesa tutte le proprie considerazioni nel dispositivo (come accade in numerose sentenze amministrative quando il giudice ritiene evidente l'infondatezza del ricorso), ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente esercitato i propri poteri di valutazione discrezionale nell'ambito della procedura di rinnovo, accertando il mancato soddisfacimento dei requisiti richiesti dalle normative vigenti o ritenendo sostenute da adeguate ragioni le motivazioni poste a fondamento del diniego. Il fatto che il TAR avesse già rigettato tanto la domanda cautelare di sospensione quanto l'istanza di riesame della misura cautelare indicava una consolidata valutazione della scarsa probabilità di vittoria del ricorrente nel merito, valutazione poi confermata dalla decisione definitiva.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento della Questura di Milano di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, per cui ciascuna sopporta le proprie spese processuali senza obbligo di rimborso verso l'altra. La sentenza è stata resa esecutiva e ha acquistato efficacia definitiva. Per tutela della privacy del ricorrente, il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo ad identificare il ricorrente nel testo depositato in pubblico registro, conformemente alle disposizioni sul diritto alla protezione dei dati personali.
Massima
L'amministrazione competente legittimamente rigetta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando constati il mancato possesso dei requisiti richiesti dalle normative applicabili, e il giudice amministrativo non può sindacare nel merito la valutazione discrezionale compiuta se effettuata secondo i parametri normativi e i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Antonio De Vita, Consigliere Martina Arrivi, Referendario per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n.-OMISSIS-recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. sul ricorso numero di registro generale 1841 del 2019 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Domenica Cazzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Momigliano n.2; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Questura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1262 del 2019 di rigetto della domanda di sospensione; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.541 del 2021 di rigetto della istanza di riesame della misura cautelare; Vista l’ulteriore documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 5 luglio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 5 luglio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →