Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAAccolto

Sentenza n. 202301730/2023

1h - Sicurezza Pubblica - Patente Di Guida - Rilascio - Diniego

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'annullamento
del provvedimento nr. -OMISSIS-, notificato in data 18.9.2019, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione civile di Milano, recante il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto dal ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 2644 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Cataldo e Massimo Tomè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Salvatore Cataldo in Milano, via Cerva, 18;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero intimato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidandole complessivamente in € 2000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori, siccome dichiaratisi antistatari, e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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