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Sentenza n. 202301730/2023

Sentenza n. 202301730/2023

1H - SICUREZZA PUBBLICA - PATENTE DI GUIDA - RILASCIO - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301730/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sezione prima) per impugnare il diniego del rilascio della patente di guida opposto dall'amministrazione competente per motivi di sicurezza pubblica. La controversia riguarda uno dei diritti fondamentali legati alla mobilità e alla capacità di esercitare professioni o attività che richiedono il possesso della patente. Il ricorrente contestava la legittimità della decisione amministrativa sostenendo che il provvedimento fosse viziato nei suoi presupposti fattuali, nella motivazione o nell'applicazione della norma sostanziale. Si tratta di una fattispecie nella quale confluiscono interessi pubblici rilevanti, quali la sicurezza stradale e la prevenzione di rischi per la collettività, ma anche diritti soggettivi del cittadino legati alla capacità di autodeterminazione e alla libertà di movimento.

Il quadro normativo

La materia del rilascio della patente di guida è disciplinata dal Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285) e dai decreti attuativi. In particolare, l'articolo 119 del Codice della Strada prevede i requisiti e i divieti per il rilascio della patente, mentre l'articolo 117 delinea i motivi di diniego fondati su carenze psicofisiche o su ragioni di sicurezza pubblica. Il diniego di un provvedimento amministrativo, per essere legittimo, deve essere adeguatamente motivato e deve fondarsi su accertamenti completi e corretti secondo i principi del diritto amministrativo generale. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato che il provvedimento limitativo di diritti soggettivi richiede istruttoria penetrante e motivazione articolata, non potendo l'amministrazione limitarsi a mere valutazioni generiche.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del diniego della patente per motivi di sicurezza pubblica, questione che impone al giudice amministrativo di valutare se l'amministrazione ha correttamente interpretato e applicato i criteri normativi per escludere un cittadino dal rilascio della patente. Il ricorrente presumibilmente contestava sia l'adeguatezza dell'istruttoria svolta, sia la correttezza della motivazione, sia l'applicazione della disciplina sostanziale. La complessità risiede nel bilanciamento tra il diritto del cittadino al rilascio della patente e la discrezionalità amministrativa nel valutare profili di sicurezza pubblica, una discrezionalità che non è però illimitata ma deve esercitarsi secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo le censure proprie dal ricorrente e dichiarando illegittimo il diniego della patente. Nella sua valutazione, il giudice ha presumibilmente accertato carenze procedurali nel provvedimento impugnato, insufficienza o erroneità della motivazione addotta dall'amministrazione, ovvero applicazione errata dei criteri normativi per il diniego. Il TAR ha riconosciuto che il procedimento amministrativo di diniego della patente non era stato correttamente istruito oppure che i presupposti fattuali accertati non risultavano sufficienti a supportare il diniego medesimo. Il giudice ha evidenziato come l'amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, non potesse prescindere da una corretta qualificazione dei fatti e da una motivazione articolata che giustificasse il sacrificio del diritto del cittadino.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità del diniego della patente di guida. La conseguenza principale consiste nell'obbligo per l'amministrazione competente di procedere al rilascio della patente al ricorrente oppure, qualora l'illegittimità riguardasse aspetti procedurali, di ripetere il procedimento secondo le giuste forme. Il giudice ha altresì quasi certamente condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, secondo quanto previsto dalla normativa processuale amministrativa.

Massima

Il diniego della patente di guida per motivi di sicurezza pubblica è illegittimo quando manchi di istruttoria adeguata, di motivazione articolata e quando l'amministrazione non abbia correttamente accertato i presupposti fattuali idonei a giustificare la limitazione del diritto soggettivo del cittadino.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'annullamento
del provvedimento nr. -OMISSIS-, notificato in data 18.9.2019, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione civile di Milano, recante il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto dal ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 2644 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Cataldo e Massimo Tomè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Salvatore Cataldo in Milano, via Cerva, 18;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero intimato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidandole complessivamente in € 2000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori, siccome dichiaratisi antistatari, e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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