Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Accolto
Sentenza n. 202301680/2023
4l/r - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Istanza Accesso Agli Atti
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto formato dalla Prefettura di Milano sulla richiesta di accesso agli atti presentata via pec in data 22 febbraio 2023, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; sul ricorso numero di registro generale 680 del 2023, proposto da Attia Abdelwahed Abdelkawi Adham, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenica Antonella Pavon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Miria Zaccaria, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con il ricorso in epigrafe il sig. Attia Abdelwahed Abdelkawi Adham ha esposto: - che, in data 12.6.2020, la sig.ra Miria Zaccaria ha presentato, in suo favore, istanza di emersione ai sensi dell'art. 103 c. 1, d.l. n. 34/2020; - che, in data 22.2.2023, tramite il proprio legale, ha inviato alla Prefettura di Milano istanza di accesso ai documenti inerenti al procedimento di emersione; - che la Prefettura non ha riscontrato l’istanza nel termine di trenta giorni. Il ricorrente ha, quindi, domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso e la condanna dell’amministrazione alla ostensione degli atti. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con memoria di mero stile. Il ricorso è fondato. E’, invero, pacifica ed incontestata la sussistenza in capo al ricorrente di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti, inerenti il procedimento di emersione, oggetto dell’istanza di accesso che è stata respinta dall’amministrazione, non risultando che la stessa vi abbia provveduto entro il termine di trenta giorni (art. 25, c. 4, l. n. 241/1990). Il ricorso va quindi accolto. La Prefettura di Milano dovrà pertanto esibire al ricorrente la documentazione richiesta, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’amministrazione ad esibire la documentazione richiesta entro il termine indicato in motivazione. Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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