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Sentenza n. 202301680/2023

Sentenza n. 202301680/2023

4L/R - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301680/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia ha origine da una richiesta di accesso ai documenti amministrativi presentata dal signor Attia Abdelwahed Abdelkawi Adham, ricorrente, nei confronti della Prefettura di Milano il 22 febbraio 2023 tramite il suo legale. Il ricorrente intendeva accedere alla documentazione relativa a un procedimento di emersione dal lavoro sommerso, procedimento che era stato avviato il 12 giugno 2020 su istanza della signora Miria Zaccaria, presentata in suo favore ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto-legge numero 34 del 2020 (il cd. "decreto rilancio"). La Prefettura di Milano non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di accesso entro il termine di trenta giorni previsto dalla legge sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, determinando così la formazione di un silenzio-rigetto che il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere il riconoscimento dell'illegittimità di tale silenzio e la condanna dell'amministrazione all'esibizione dei documenti richiesti.

Il quadro normativo

La controversia si inquadra nell'ambito della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, regolato dalla legge numero 241 del 1990 come successivamente modificata. In particolare, l'articolo 25, comma 4, della medesima legge stabilisce il termine di trenta giorni entro il quale l'amministrazione deve riscontrare la richiesta di accesso, fatto salvo il conteggio di eventuali proroghe dovute a circostanze particolari. L'istituto del silenzio-rigetto, ossia l'illegittimità della mancata risposta della pubblica amministrazione entro il termine fissato dalla legge, rappresenta una forma di protezione dei diritti dei cittadini nei confronti dell'inerzia amministrativa ed è ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa come regola generale di trasformazione del silenzio in un provvedimento negativo. La richiesta di accesso presentata dal ricorrente rientrava specificamente nell'ambito dei documenti afferenti un procedimento amministrativo relativo a una misura di politica del lavoro, quale l'emersione dal lavoro irregolare.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità del silenzio mantenuto dalla Prefettura di Milano sulla richiesta di accesso ai documenti presentata dal ricorrente entro il termine prescritto dalla legge. La questione era rilevante poiché concerneva il bilanciamento tra il diritto costituzionalmente protetto di accesso alle informazioni pubbliche e l'esercizio dei poteri amministrativi. Il ricorrente sosteneva che la mancata risposta nel termine di trenta giorni costituisse un silenzio-rigetto illegittimo che gli impediva di esercitare il suo diritto di conoscere gli atti relativi a un procedimento che direttamente lo riguardava, mentre il Ministero dell'Interno, difendendo l'amministrazione, aveva presentato una memoria di mero stile senza fornire specifiche giustificazioni per il ritardo o il mancato riscontro.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha riconosciuto come pacifico e incontestato che il ricorrente possedeva un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti relativi al procedimento di emersione, poiché tale procedimento lo riguardava personalmente e direttamente. Il collegio ha inoltre accertato, senza alcuna contestazione da parte della pubblica amministrazione, che la Prefettura non aveva provveduto a riscontrare la richiesta di accesso entro il termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'articolo 25, comma 4, della legge numero 241 del 1990. Sulla base di questi elementi, il Tribunale ha concluso che il ricorso era fondato, poiché la mancata risposta tempestiva della Prefettura integrava una violazione chiara della normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il giudice ha ritenuto che non vi fossero ragioni ostative all'accoglimento della domanda e che l'amministrazione dovesse essere obbligata a esibire i documenti richiesti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta di accesso. Ha conseguentemente condannato la Prefettura di Milano a esibire la documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Inoltre, il Tribunale ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, liquidate in mille euro oltre oneri di legge, secondo il principio della soccombenza. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, significando che la Prefettura doveva provvedere all'esibizione dei documenti senza indugi, pena l'inadempimento di un provvedimento giurisdizionale.

Massima

Il silenzio della pubblica amministrazione sulla richiesta di accesso ai documenti, nel termine di trenta giorni prescritto dalla legge numero 241 del 1990, costituisce silenzio-rigetto illegittimo e vincola l'amministrazione all'esibizione dei documenti entro il medesimo termine decorrente dalla notificazione della sentenza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio-rigetto formato dalla Prefettura di Milano sulla richiesta di accesso agli atti presentata via pec in data 22 febbraio 2023, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2023, proposto da
Attia Abdelwahed Abdelkawi Adham, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenica Antonella Pavon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Miria Zaccaria, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe il sig. Attia Abdelwahed Abdelkawi Adham ha esposto:
- che, in data 12.6.2020, la sig.ra Miria Zaccaria ha presentato, in suo favore, istanza di emersione ai sensi dell'art. 103 c. 1, d.l. n. 34/2020;
- che, in data 22.2.2023, tramite il proprio legale, ha inviato alla Prefettura di Milano istanza di accesso ai documenti inerenti al procedimento di emersione;
- che la Prefettura non ha riscontrato l’istanza nel termine di trenta giorni.
Il ricorrente ha, quindi, domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso e la condanna dell’amministrazione alla ostensione degli atti.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con memoria di mero stile.
Il ricorso è fondato.
E’, invero, pacifica ed incontestata la sussistenza in capo al ricorrente di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti, inerenti il procedimento di emersione, oggetto dell’istanza di accesso che è stata respinta dall’amministrazione, non risultando che la stessa vi abbia provveduto entro il termine di trenta giorni (art. 25, c. 4, l. n. 241/1990).
Il ricorso va quindi accolto. La Prefettura di Milano dovrà pertanto esibire al ricorrente la documentazione richiesta, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’amministrazione ad esibire la documentazione richiesta entro il termine indicato in motivazione.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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