Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202301602/2023
1l - Università - Docenti Universitari - Stipendi - Indennità - Obbligo Ex Art. 53 Dlgs 165/2001
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Mauro Gatti, Consigliere, Estensore per l'accertamento del diritto, previa disapplicazione di eventuali, contrastanti atti regolamentari dell’Università, a percepire lo stipendio tabellare previsto per i docenti universitari a tempo pieno nell’arco temporale 01/2007- 12/2017, le indennità di Direttore di Dipartimento universitario e componente del Senato accademico per gli anni 2007 -2012, il trattamento perequativo di cui all’art. 31, dPR 761/1979 ed i compensi per le funzioni assistenziali svolte presso la -OMISSIS-; nonché per l’accertamento negativo dell’obbligo del ricorrente di riversare, ai sensi dell’art. 53, comma 7, dLgs 165/2001, i compensi percepiti nel corso del rapporto di impiego nell’esercizio della libera professione. sul ricorso numero di registro generale 72 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Luciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Gian Galeazzo, 16; Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Università degli Studi di Milano, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 4.000,00, oltre agli oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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