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Sentenza n. 202301602/2023

Sentenza n. 202301602/2023

1L - UNIVERSITÀ - DOCENTI UNIVERSITARI - STIPENDI - INDENNITÀ - OBBLIGO EX ART. 53 DLGS 165/2001

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301602/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un docente universitario dell'Università degli Studi di Milano ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'accertamento di specifici diritti economici relativi al proprio rapporto di impiego presso l'ateneo nel periodo compreso tra il gennaio 2007 e il dicembre 2017. In particolare, il ricorrente chiedeva il riconoscimento dello stipendio tabellare per i docenti universitari a tempo pieno, le indennità di Direttore di Dipartimento e di componente del Senato accademico per gli anni 2007-2012, nonché il trattamento perequativo previsto dalla normativa e i compensi per attività assistenziali svolte presso strutture ospedaliere. Parallelamente, il ricorrente richiedeva l'accertamento negativo dell'obbligo di riversare all'ateneo i compensi percepiti durante il medesimo rapporto di impiego nell'esercizio di attività di libera professione, questione strettamente connessa all'interpretazione della normativa che regola il cumulo di retribuzioni nel pubblico impiego universitario.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel complesso quadro normativo che regola il rapporto di impiego del personale docente presso le università statali italiane e, in particolare, le disposizioni relative alle retribuzioni, alle indennità per funzioni amministrative e alle limitazioni al cumulo di redditi. Risultano rilevanti l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica numero 761 del 1979, che disciplina il trattamento perequativo per il personale universitario, e soprattutto l'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo numero 165 del 2001, che regola il divieto di cumulo di compensi per l'esercizio della libera professione durante il rapporto di pubblico impiego e l'obbligo di riversamento all'amministrazione dei compensi eventualmente percepiti in violazione di tale divieto. La materia è inoltre governata dalla normativa statutaria e regolamentare dell'Università di Milano, la quale potrebbe aver contenuto disposizioni specifiche relative al trattamento economico dei docenti e alle modalità di liquidazione dei compensi.

La questione giuridica

Il nucleo centrale della controversia riguarda la corretta interpretazione dei diritti economici spettanti al docente universitario nel periodo temporale considerato e, soprattutto, la legittimità dell'obbligo di riversamento dei compensi derivanti dall'esercizio della libera professione durante il medesimo periodo. Il ricorrente contestava evidentemente la pretesa dell'Università di acquisire i compensi professionali da lui percepiti, ritenendo che tale obbligo non trovasse adeguato fondamento nella normativa applicabile al suo specifico rapporto di impiego o che sussistessero circostanze che lo esentassero dalla suddetta restituzione. La questione investiva pertanto la delicata intersezione fra il principio dell'esclusività del rapporto di pubblico impiego e la possibilità di conciliare tale esclusività con forme di attività professionale autonoma, nonché la corretta liquidazione delle competenze economiche spettanti al docente nel periodo rivendicato.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti della causa e ascoltate le argomentazioni delle parti nel corso dell'udienza pubblica del 7 giugno 2023, ha ritenuto che il ricorrente non disponesse dei presupposti giuridici necessari per ottenere l'accertamento dei diritti economici rivendicati. Il collegio giudicante ha evidentemente valutato che le disposizioni universitarie sulla retribuzione, le vicende relative alla percezione delle indennità nelle funzioni amministrative, e soprattutto la sussistenza dell'obbligo di riversamento dei compensi professionali, trovassero adeguata disciplina nella normativa applicabile e che tale normativa legittimasse le scelte organizzative e retributive dell'Università. Il TAR non ha riconosciuto al ricorrente alcun vizio nei provvedimenti universitari che avessero comportato una lesione dei suoi diritti economici, ritenendo invece che l'amministrazione avesse agito nel rispetto della vigente disciplina in materia di pubblico impiego e cumulo di redditi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto dal docente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali liquidate equitativamente in favore dell'Università degli Studi di Milano nella somma di euro 4.000,00, oltre agli oneri di legge. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa secondo le ordinarie procedure. Il tribunale ha inoltre disposto, a tutela della privacy del ricorrente secondo le norme sulla protezione dei dati personali, l'oscuramento delle sue generalità dal testo della sentenza depositato presso la segreteria.

Massima

L'obbligo di riversamento dei compensi derivanti dall'esercizio della libera professione durante un rapporto di pubblico impiego universitario trova fondamento legittimo nella disciplina dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo numero 165 del 2001 e nella normativa universitaria applicabile, e non è censurato quando l'amministrazione agisca nel pieno rispetto di tale quadro normativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
per l'accertamento del diritto, previa disapplicazione di eventuali, contrastanti atti regolamentari dell’Università, a percepire lo stipendio tabellare previsto per i docenti universitari a tempo pieno nell’arco temporale 01/2007- 12/2017, le indennità di Direttore di Dipartimento universitario e componente del Senato accademico per gli anni 2007 -2012, il trattamento  perequativo di cui all’art. 31, dPR 761/1979 ed i compensi per le funzioni assistenziali svolte presso la -OMISSIS-;
nonché per l’accertamento negativo dell’obbligo del ricorrente di riversare, ai sensi dell’art. 53, comma 7, dLgs 165/2001, i compensi percepiti nel corso del rapporto di impiego nell’esercizio della libera professione.
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Luciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Gian Galeazzo, 16;
Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Università degli Studi di Milano, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 4.000,00, oltre agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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