Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Respinto
Sentenza n. 202301545/2023
4l - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Silvia Torraca, Referendario per l’annullamento - del decreto prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Milano, Sportello Unico per l’Immigrazione l’11 aprile 2022 e notificato il 7 giugno 2022, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza inoltrata dal ricorrente in data 25 giugno 2020, recante n. -OMISSIS- e avente a oggetto l’emersione dal lavoro, ex art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, del lavoratore -OMISSIS-; - e per il risarcimento del danno. sul ricorso numero di registro generale 1182 del 2022, proposto da - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Milena Cellie e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - la Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Vista l’ordinanza n. 875/2022 con cui è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare del giudizio; Vista l’ordinanza n. 115/2023 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza pubblica del 14 giugno 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe; respinge la domanda di risarcimento del danno. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
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