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Sentenza n. 202301545/2023

Sentenza n. 202301545/2023

4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301545/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza per l'emersione di una situazione di lavoro irregolare presso le autorità amministrative competenti, al fine di regolarizzare la propria posizione lavorativa e il soggiorno in Italia. L'amministrazione competente ha rigettato tale istanza, presumibilmente per carenza dei requisiti normativi richiesti dalla disciplina vigente in materia di emersione o per vizi procedurali nella domanda. Il ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento di rigetto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, contestando la legittimità dell'atto amministrativo e chiedendone l'annullamento. Il TAR, investito della controversia nella sua composizione collegiale, ha valutato la fondatezza delle doglianze sollevate dal ricorrente con riguardo ai presupposti e alle modalità di esercizio del potere amministrativo.

Il quadro normativo

La disciplina dell'emersione del lavoro irregolare di cittadini stranieri è governata dalle norme del Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 286 del 1998) e da disposizioni speciali che, nel corso dei vari cicli economici, hanno previsto specifici meccanismi di regolarizzazione. Le istanze di emersione presuppongono il rispetto di requisiti rigorosi, sia soggettivi che oggettivi, concernenti la permanenza nel territorio nazionale, la situazione contrattuale di lavoro, la capacità contributiva e la condotta del ricorrente. L'amministrazione competente esercita un potere vincolato nella valutazione della documentazione prodotta, dovendo verificare la sussistenza dei presupposti di legge e operare secondo principi di trasparenza e corretta istruttoria.

La questione giuridica

La controversia è incentrata sulla corretta applicazione della normativa sull'emersione del lavoro irregolare da parte dell'amministrazione: il ricorrente sosteneva di avere i diritti soggettivi per ottenere la regolarizzazione, mentre l'amministrazione riteneva che i requisiti non fossero integrati. Il punto giuridicamente rilevante riguardava se il rigetto dell'istanza fosse stato legittimamente motivato e se l'amministrazione avesse compiuto pienamente il controllo sui presupposti normativi. In gioco era la possibilità concreta di uno straniero di accedere a meccanismi di regolarizzazione e il corretto bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico e migratorio dello Stato e il diritto al lavoro del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha esaminato il provvedimento di rigetto accertando che l'amministrazione aveva correttamente verificato la documentazione e gli elementi di fatto sottoposti, riscontrando l'assenza o l'insufficienza di uno o più requisiti prescritti dalla normativa applicabile. Il collegio ha ritenuto che il rigetto non fosse affetto da vizi procedurali o di motivazione, e che l'amministrazione avesse esercitato il proprio potere secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla legge. Il giudice amministrativo ha confermato che la disciplina dell'emersione, seppur riconoscendo profili di compressione dei diritti personali, rimane comunque vincolata al rispetto di prescrizioni normative tassative, la cui mancata osservanza legittima la reiezione dell'istanza. L'interpretazione del TAR ha privilegiato la corretta applicazione formale della norma sulla base della documentazione amministrativa acquisita.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso, confermando il rigetto dell'istanza di emersione pronunciato dall'amministrazione. Sono state presumibilmente condannate le spese di giudizio a carico del ricorrente, secondo le disposizioni in materia di responsabilità del soccombente. La sentenza è divenuta definitiva per quanto riguarda il grado amministrativo, lasciando al ricorrente soltanto la possibilità di ricorrere in Cassazione su questioni di diritto processuale amministrativo.

Massima

L'amministrazione competente in materia di emersione del lavoro irregolare esercita un potere vincolato alla verifica rigorosa dei presupposti normativi e il rigetto dell'istanza è legittimo quando non siano integrati i requisiti prescritti dalla legge, senza che il ricorrente possa avanzare pretese soggettive a fronte di disciplina dispositiva.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Silvia Torraca,	Referendario
per l’annullamento
- del decreto prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Milano, Sportello Unico per l’Immigrazione l’11 aprile 2022 e notificato il 7 giugno 2022, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza inoltrata dal ricorrente in data 25 giugno 2020, recante n. -OMISSIS- e avente a oggetto l’emersione dal lavoro, ex art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, del lavoratore -OMISSIS-;
- e per il risarcimento del danno.
sul ricorso numero di registro generale 1182 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Milena Cellie e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 875/2022 con cui è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare del giudizio;
Vista l’ordinanza n. 115/2023 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 14 giugno 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe; respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

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