Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202301540/2023

1h - Sicurezza Pubblica - Istanza Porto Fucile Uso Tiro A Volo - Diniego

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu,	Consigliere
per l’annullamento
- del decreto questorile della Provincia di Milano “di diniego dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo n. 6F/8934/2018 Div. P.A.S. del 10 aprile 2019 – notificato al Ricorrente il 28 maggio 2019 – con il quale il Questore ha respinto l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile ad uso sportivo presentata dal Signor -OMISSIS- -OMISSIS- in data 13.4.2018 presso il Comando Stazione CC di Seveso;
- della nota Cat. 6F/8934/2018 Div. P.A.S. del 16.1.2019, con la quale la Questura di Milano, Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale a firma, d’Ordine del Questore, il Dirigente -OMISSIS-, notificata al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in data 12.2.2019, ha comunicato al Ricorrente i “motivi che ostano all’accoglimento della istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso sportivo, presentata dalla S.V. in data 13/04/2018 presso il Comando Stazione Carabinieri di Seveso, inoltrata al Commissariato di P.S. di Monza e pervenuta a questo Ufficio il 27/11/2018”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 1793 del 2019, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Piovesan, Joseph Brigandi’, Saul Pozzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Piovesan in Milano, via P. Paleocapa, 6;
Ministero dell’Interno - Questura della Provincia di Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale domicilia in Milano, via Freguglia n. 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3000,00 (tremila), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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