1H - SICUREZZA PUBBLICA - ISTANZA PORTO FUCILE USO TIRO A VOLO - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301540/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato istanza il 13 aprile 2018 presso il Comando Stazione Carabinieri di Seveso per ottenere il rilascio di una licenza di porto di fucile ad uso sportivo, specificatamente per la disciplina del tiro al volo. La richiesta è stata successivamente inoltrata al Commissariato di Polizia di Monza e pervenuta alla Questura di Milano il 27 novembre 2018. Con nota del 16 gennaio 2019, la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha comunicato al ricorrente i motivi ostanti all'accoglimento dell'istanza, motivando il preliminare diniego. Il Questore della Provincia di Milano ha poi confermato e formalizzato questo rifiuto mediante decreto questorile datato 10 aprile 2019, notificato al ricorrente il 28 maggio 2019. Insoddisfatto della decisione amministrativa, il ricorrente ha impugnato tanto la nota preliminare quanto il decreto questorile definitivo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, contestando la legittimità del diniego della licenza d'arma.
Il quadro normativo
La materia del rilascio delle licenze di porto d'arma per uso sportivo rientra nella competenza del Questore quale autorità di pubblica sicurezza, cui è affidata la valutazione dei presupposti soggettivi e oggettivi necessari per consentire il porto di armi. Risultano applicabili i principi generali del diritto amministrativo in tema di esercizio della discrezionalità amministrativa, nonché le disposizioni normative sulla polizia amministrativa e sulla disciplina delle armi da fuoco. Il provvedimento di diniego deve osservare i principi di motivazione, proporzionalità e coerenza con lo scopo di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. La Questura, nel valutare le istanze di rilascio, deve accertare l'assenza di impedimenti legali, l'idoneità morale e psichica del richiedente, nonché l'inesistenza di motivi di pubblica sicurezza che sconsigliino il rilascio della licenza.
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato la legittimità del diniego questorile, presumibilmente lamentando che il Questore avesse violato il principio di proporzionalità, che la motivazione del diniego fosse insufficiente o generica, oppure che non sussistessero in capo al ricorrente gli ostacoli legittimi per il rilascio della licenza. La controversia si incentrava quindi sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione e sulla legittimità amministrativa del provvedimento negativo, nonché sulla congruità della motivazione esposta dalla Questura a fondamento del rifiuto. Era in discussione se il Questore avesse legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale ovvero se avesse ecceduto i limiti posti dal ordinamento giuridico nella valutazione dei presupposti per il rilascio della licenza d'arma per uso sportivo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in composizione collegiale composta dal Presidente Antonio Vinciguerra e dai Consiglieri Fabrizio Fornataro e Oscar Marongiu, ha esaminato il ricorso in camera di consiglio il 30 maggio 2023, sentiti i difensori delle parti. Il collegio ha valutato la legittimità dei provvedimenti questorili e la fondatezza delle doglianze del ricorrente. Pur non essendo il testo integrale della motivazione allegato al presente estratto della sentenza, dal respingimento del ricorso emerge che il Tribunale ha ritenuto il diniego questorile adeguatamente motivato e fondato su ragioni di sicurezza pubblica o comunque su presupposti soggettivi o oggettivi legittimamente valutati dal Questore. Il giudice amministrativo ha dunque confermato la valutazione discrezionale compiuta dall'autorità di pubblica sicurezza, ritenendo che il provvedimento di diniego non integrasse alcuna fattispecie di illegittimità amministrativa, come l'eccesso di potere, l'irragionevolezza o l'insufficienza di motivazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando l'intero operato della Questura di Milano, ivi inclusi tanto la nota preliminare del 16 gennaio 2019 quanto il decreto questorile del 10 aprile 2019 che nega definitivamente il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento integrale delle spese di lite, liquidate dalla Corte in euro tremila, oltre agli accessori di legge dovuti. La sentenza ordina che la presente pronuncia sia eseguita dall'autorità amministrativa competente, assumendo quindi carattere vincolante per la Questura. Infine, per tutela dei diritti e della dignità della parte, il Tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente nei registri pubblici.
Massima
L'amministrazione della pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità tecnica nel valutare i presupposti di idoneità soggettiva e di sicurezza pubblica richiesti per il rilascio di licenze di porto d'arma, e il diniego, quando adeguatamente motivato e non irragionevole, non è sindacabile dal giudice amministrativo se non per eccesso di potere manifesto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Oscar Marongiu, Consigliere per l’annullamento - del decreto questorile della Provincia di Milano “di diniego dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo n. 6F/8934/2018 Div. P.A.S. del 10 aprile 2019 – notificato al Ricorrente il 28 maggio 2019 – con il quale il Questore ha respinto l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile ad uso sportivo presentata dal Signor -OMISSIS- -OMISSIS- in data 13.4.2018 presso il Comando Stazione CC di Seveso; - della nota Cat. 6F/8934/2018 Div. P.A.S. del 16.1.2019, con la quale la Questura di Milano, Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale a firma, d’Ordine del Questore, il Dirigente -OMISSIS-, notificata al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in data 12.2.2019, ha comunicato al Ricorrente i “motivi che ostano all’accoglimento della istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso sportivo, presentata dalla S.V. in data 13/04/2018 presso il Comando Stazione Carabinieri di Seveso, inoltrata al Commissariato di P.S. di Monza e pervenuta a questo Ufficio il 27/11/2018”; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 1793 del 2019, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Piovesan, Joseph Brigandi’, Saul Pozzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Piovesan in Milano, via P. Paleocapa, 6; Ministero dell’Interno - Questura della Provincia di Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale domicilia in Milano, via Freguglia n. 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso; 2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3000,00 (tremila), oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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