Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202301452/2023
1a - Affidamenti - Servizi - Affidamento Del Servizio Di Pulizia - Lotto N.2 - Aggiudicazione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Mauro Gatti, Consigliere, Estensore per l'annullamento 1) del provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 2 della procedura aperta “PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DI POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE, POZZI PERDENTI, FOSSE BIOLOGICHE E TUBAZIONI DI CONNESSIONE ALLA RETE FOGNARIA CITTADINA, DA EFFETTUARSI PRESSO I FABBRICATI E.R.P. DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO (LOTTO 1 CIG: 86034385A2; LOTTO 2 CIG: 8603440748 - N. GARA SIMOG: 8024484)”, nonché, se ed in quanto occorrer possa, 2) della comunicazione di mancata aggiudicazione prot. MM n. 0039956 del 10/06/2021, inviata alla ricorrente via pec in data 11/06/2021; 3) dei verbali di gara tutti della procedura de qua, ivi incluso il verbale prot. MM 0035376 del 20/05/2021, conosciuti solo a seguito della relativa ostensione avvenuta con pec del 20/09/2021; 4) eventuali ed ulteriori verbali e provvedimenti di verifica del possesso dei requisiti, non producibili perché non disponibili; e per la conseguente CONDANNA dell'ente resistente: IN PRINCIPALITÀ all'accoglimento della domanda della ricorrente finalizzata a conseguire l'aggiudicazione dell'opus concorsuale e la stipulazione del relativo contratto d'appalto, attività questa positivamente vincolata e da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito. Con richiesta, in ogni caso, della declaratoria ex art. 122 c.p.a. d'inefficacia del contratto eventualmente stipulato in pendenza del gravame, e di cui non è pervenuta comunicazione ai sensi di legge, in ragione della richiesta di subentro che sin d'ora si propone; IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi d'impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 D. Lgs. 104/2010, con conseguente DECLARATORIA dei criteri in base ai quali la stazione appaltante dovrà formulare una proposta di pagamento che dovrà comunque comprendere: il danno emergente comprensivo dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara, che ci si riserva di quantificare/produrre in seguito e nei quali ricomprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri fideiussori e le spese vive di partecipazione alla gara, i costi sostenuti per il personale adibito alla fase di gara, i costi di trasferta e di sopralluogo, i costi relativi ai mezzi ed alle risorse immobilizzate per la fornitura nonché le spese generali (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, sent. n. 410 del 30/03/2021); il danno professionale (id est curriculare) conseguente all'impossibilità di indicare nel prosieguo dell'attività, fra i requisiti di (pre)qualificazione per la partecipazione a procedure identiche e/o analoghe quanto ad oggetto a quella di cui è gravame, danno da liquidarsi equitativamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c., nella misura pari al 5% del danno patrimoniale; il lucro cessante che la ricorrente avrebbe conseguito con l'aggiudicazione dell'appalto. Con salvezza, in ogni caso, rispetto alle somme ut supra liquidate della: rivalutazione monetaria dalla data d'inizio del servizio a quella di deposito della decisione, disputandosi di un risarcimento del danno cioè di un debito di valore; degli interessi legali, secondo il tasso medio tempore vigente, sulle somme progressivamente rivalutate, a decorrere dalla data d'inizio del servizio fino a quella di deposito della decisione, il tutto, ovviamente, in funzione remunerativa e compensativa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno; degli ulteriori interessi legali sulle somme come sopra dovute e calcolate, con computo a partire dalla data di deposito della decisione fino all'effettivo pagamento. sul ricorso numero di registro generale 1717 del 2021, proposto da Deltagi S.r.l. a Socio Unico, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava ed Antonio Marchiano', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Mm S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, Federico Milani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, corso di Porta Vittoria 9; Eco.Ter S.r.l., non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mm S.p.A.; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →