1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA - LOTTO N.2 - AGGIUDICAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301452/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società denominata Deltagi S.r.l., specializzata nei servizi di pulizia e spurgo, aveva partecipato a una procedura di gara aperta promossa dal Comune di Milano per l'affidamento del servizio di pulizia e spurgo di pozzetti di raccolta acque meteoriche, pozzi perdenti, fosse biologiche e tubazioni di connessione alla rete fognaria presso i fabbricati E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) di proprietà comunale. La procedura era suddivisa in due lotti distinti e Deltagi aveva partecipato al lotto numero 2. Successivamente alla presentazione dell'offerta, la ricorrente ha ricevuto comunicazione di mancata aggiudicazione via posta elettronica certificata il 10 giugno 2021, comunicazione che le è stata effettivamente trasmessa il giorno seguente. Non contentasi dell'esito negativo e convinta della illegittimità dei procedimenti di valutazione e aggiudicazione, Deltagi ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di tutti gli atti della procedura e chiedere la propria aggiudicazione dell'appalto ovvero, in via subordinata, il risarcimento dei danni subiti. Il ricorso è stato depositato con numero di registro generale 1717 dell'anno 2021 e ha coinvolto quale parte convenuta la stazione appaltante, identificata in MM S.p.A., la società municipalizzata del Comune di Milano competente per questi servizi.
Il quadro normativo
La materia degli appalti pubblici è disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici, il quale prevede specifiche procedure per l'aggiudicazione di servizi e forniture da parte delle amministrazioni pubbliche, con il fine di garantire trasparenza, imparzialità e corretta valutazione delle offerte presentate dai concorrenti. Le procedure aperte, come quella in questione, richiedono una valutazione comparativa delle proposte tecniche ed economiche presentate e devono rispettare principi di non discriminazione, trasparenza e correttezza nella conduzione dell'istruttoria. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale rappresenta il rimedio ordinario previsto dall'ordinamento per far valere la violazione di norme di diritto amministrativo e la illegittimità dei provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione nelle materie di appalti, concessioni e autorizzazioni. Tuttavia, il diritto processuale amministrativo disciplina anche una causa di improcedibilità del ricorso laddove sopravvenga un venir meno della ragione per cui il ricorso era stato proposto, fenomeno noto come "sopravvenuta carenza di interesse" della parte ricorrente.
La questione giuridica
La questione giuridica centrale in questo caso riguarda la possibilità di proseguire il procedimento di ricorso dinanzi al giudice amministrativo allorché, nel corso del giudizio, siano sopravvenuti fatti che rendono impossibile l'esecuzione della sentenza che il ricorrente ha chiesto. In particolare, qualora durante il procedimento la stazione appaltante proceda alla stipulazione del contratto d'appalto con un'altra società concorrente, il ricorso proposto dalla società esclusa potrebbe perdere di significato pratico, poiché l'esecuzione della sentenza di accoglimento (con conseguente aggiudicazione del contratto al ricorrente) diventerebbe impossibile o eccessivamente onerosa, comportando la necessità di rescindere un contratto ormai in corso di esecuzione. Questo comporta una riflessione più profonda sul diritto processuale amministrativo: quando la pronuncia del giudice non potrebbe più reintegrare in forma specifica l'interesse leso della ricorrente, viene meno la ragione del ricorso stesso, trasformando il procedimento in una mera ricerca del risarcimento del danno per equivalente, il che modifica sostanzialmente la natura e l'utilità della causa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, in composizione collegiale con presidente Antonio Vinciguerra, consiglieri Alberto Di Mario e Mauro Gatti (estensore della sentenza), ha esaminato gli atti della causa e ha sentito i difensori delle parti nella pubblica udienza del 7 giugno 2023. Nel procedere all'analisi della causa, il collegio giudicante ha ritenuto di necessità assoluta verificare se, nel corso del procedimento giudiziario, fossero sopravvenuti fatti o circostanze tali da eliminare l'interesse concreto della ricorrente alla pronuncia della sentenza. Evidentemente, l'esame dei fatti dedotti e delle difese presentate ha evidenziato che, nel tempo intercorso tra la proposizione del ricorso e la data dell'udienza, l'ente convenuto aveva già provveduto alla stipulazione del contratto d'appalto con la società aggiudicataria risultante dalla procedura originaria, il che rendeva impossibile all'atto pratico la reintegrazione in forma specifica dell'interesse della ricorrente, poiché l'annullamento degli atti della procedura e la conseguente aggiudicazione del contratto a Deltagi avrebbe richiesto la rescissione di un contratto già operativo. Il collegio ha fondatamente ritenuto che, in una simile situazione, il mantenimento del ricorso avrebbe comportato solo la possibilità teorica di una condanna al risarcimento dei danni, ma non una reale possibilità di restituzione della posizione originaria attraverso l'esecuzione della sentenza medesima.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso numero 1717 del 2021, proposto da Deltagi S.r.l. contro la mancata aggiudicazione del lotto n. 2 della procedura di gara per il servizio di pulizia presso gli immobili E.R.P. del Comune di Milano, IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE. A questa dichiarazione di improcedibilità è seguita la compensazione delle spese di giudizio, secondo il principio per il quale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile o improcedibile per cause non attribuibili alla colpevolezza della parte ricorrente, le spese possono essere poste a carico di ambedue le parti in proporzione. La sentenza ordina infine che sia eseguita dall'autorità amministrativa in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 35 del Codice del Processo Amministrativo. La sentenza non entra nel merito delle violazioni procedurali che la ricorrente avrebbe voluto far valere, poiché lo sopravvenuto venir meno dell'interesse impedisce al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza delle contestazioni relative alla corretta conduzione della procedura.
Massima
La sopravvenuta stipulazione del contratto d'appalto tra l'amministrazione e il soggetto aggiudicatario determina l'improcedibilità per carenza di interesse del ricorso proposto da concorrente escluso dalla medesima procedura, allorché l'impossibilità di eseguire una sentenza di annullamento della procedura medesima renda privo di utilità pratica il procedimento di ricorso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Mauro Gatti, Consigliere, Estensore per l'annullamento 1) del provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 2 della procedura aperta “PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DI POZZETTI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE, POZZI PERDENTI, FOSSE BIOLOGICHE E TUBAZIONI DI CONNESSIONE ALLA RETE FOGNARIA CITTADINA, DA EFFETTUARSI PRESSO I FABBRICATI E.R.P. DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO (LOTTO 1 CIG: 86034385A2; LOTTO 2 CIG: 8603440748 - N. GARA SIMOG: 8024484)”, nonché, se ed in quanto occorrer possa, 2) della comunicazione di mancata aggiudicazione prot. MM n. 0039956 del 10/06/2021, inviata alla ricorrente via pec in data 11/06/2021; 3) dei verbali di gara tutti della procedura de qua, ivi incluso il verbale prot. MM 0035376 del 20/05/2021, conosciuti solo a seguito della relativa ostensione avvenuta con pec del 20/09/2021; 4) eventuali ed ulteriori verbali e provvedimenti di verifica del possesso dei requisiti, non producibili perché non disponibili; e per la conseguente CONDANNA dell'ente resistente: IN PRINCIPALITÀ all'accoglimento della domanda della ricorrente finalizzata a conseguire l'aggiudicazione dell'opus concorsuale e la stipulazione del relativo contratto d'appalto, attività questa positivamente vincolata e da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito. Con richiesta, in ogni caso, della declaratoria ex art. 122 c.p.a. d'inefficacia del contratto eventualmente stipulato in pendenza del gravame, e di cui non è pervenuta comunicazione ai sensi di legge, in ragione della richiesta di subentro che sin d'ora si propone; IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi d'impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 D. Lgs. 104/2010, con conseguente DECLARATORIA dei criteri in base ai quali la stazione appaltante dovrà formulare una proposta di pagamento che dovrà comunque comprendere: il danno emergente comprensivo dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara, che ci si riserva di quantificare/produrre in seguito e nei quali ricomprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri fideiussori e le spese vive di partecipazione alla gara, i costi sostenuti per il personale adibito alla fase di gara, i costi di trasferta e di sopralluogo, i costi relativi ai mezzi ed alle risorse immobilizzate per la fornitura nonché le spese generali (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, sent. n. 410 del 30/03/2021); il danno professionale (id est curriculare) conseguente all'impossibilità di indicare nel prosieguo dell'attività, fra i requisiti di (pre)qualificazione per la partecipazione a procedure identiche e/o analoghe quanto ad oggetto a quella di cui è gravame, danno da liquidarsi equitativamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c., nella misura pari al 5% del danno patrimoniale; il lucro cessante che la ricorrente avrebbe conseguito con l'aggiudicazione dell'appalto. Con salvezza, in ogni caso, rispetto alle somme ut supra liquidate della: rivalutazione monetaria dalla data d'inizio del servizio a quella di deposito della decisione, disputandosi di un risarcimento del danno cioè di un debito di valore; degli interessi legali, secondo il tasso medio tempore vigente, sulle somme progressivamente rivalutate, a decorrere dalla data d'inizio del servizio fino a quella di deposito della decisione, il tutto, ovviamente, in funzione remunerativa e compensativa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno; degli ulteriori interessi legali sulle somme come sopra dovute e calcolate, con computo a partire dalla data di deposito della decisione fino all'effettivo pagamento. sul ricorso numero di registro generale 1717 del 2021, proposto da Deltagi S.r.l. a Socio Unico, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava ed Antonio Marchiano', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Mm S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, Federico Milani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, corso di Porta Vittoria 9; Eco.Ter S.r.l., non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mm S.p.A.; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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