Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202301447/2023

1l - Università - Docenti - Sanzione Disciplinare

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Luca Iera,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Milano del 14/5/2021, con il quale è stata inflitta al prof. -OMISSIS- -OMISSIS- la sanzione disciplinare della sospensione, per il periodo di un mese, a decorrere dall'1/6/2021 e fino al 30/6/2021, dallo svolgimento delle funzioni di professore universitario e da ogni altro incarico comunque assegnatogli in ambito accademico, con privazione della retribuzione per il medesimo periodo e corresponsione di un assegno alimentare in misura non superiore a metà dello stipendio;
della nota del Rettore dell'Università degli Studi di Milano del 14/5/2021 con la quale è stato comunicato al Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta straordinaria del 14/5/2021, in conformità al parere espresso dal Collegio di disciplina, ha comminato al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione, per il periodo di un mese, a decorrere dall'1/6/2021 e fino al 30/6/2021, dallo svolgimento delle funzioni di professore universitario e da ogni altro incarico comunque assegnatogli in ambito accademico, con privazione della retribuzione per il medesimo periodo;
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano del 14/5/2021 (e del relativo verbale), con la quale è stata comminata al Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- la sanzione disciplinare della sospensione, per il periodo di un mese, a decorrere dall'1/6/2021 e fino al 30/6/2021, dallo svolgimento delle funzioni di professore universitario e da ogni altro incarico comunque assegnatogli in ambito accademico, con privazione della retribuzione per il medesimo periodo;
del parere del Collegio di disciplina dell'Università degli Studi di Milano che ha proposto di comminare al Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- la sanzione disciplinare della sospensione, per il periodo di un mese, a decorrere dall'1/6/2021 e fino al 30/6/2021, dallo svolgimento delle funzioni di professore universitario e da ogni altro incarico comunque assegnatogli in ambito accademico, con privazione della retribuzione per il medesimo periodo;
della nota del 22.12.2020 con la quale il Rettore dell'Università degli Studi di Milano ha informato il Collegio di disciplina della medesima Università degli addebiti disciplinari contestati al Prof -OMISSIS- -OMISSIS- e lo ha sollecitato ad esprimere parere per comminare al docente la sanzione della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per almeno un mese;
della nota del Rettore dell'Università degli studi di Milano, inviata tramite raccomandata a.r. il 16/11/2020, con la quale il Rettore dell'Università degli Studi di Milano ha contestato formalmente, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, gli addebiti disciplinari al prof. -OMISSIS- -OMISSIS-;
ove occorra, del Codice del comportamento dei dipendenti dell'Università di Milano;
ove occorra, del Codice etico dell'Università di Milano.
sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2021, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Mauro Todero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Università degli Studi Milano che liquida nell’importo di Euro 2.000,00, olre Iva, cpa e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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