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Sentenza n. 202301447/2023

Sentenza n. 202301447/2023

1L - UNIVERSITÀ - DOCENTI - SANZIONE DISCIPLINARE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301447/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un professore universitario dell'Università degli Studi di Milano ha ricevuto contestazione di addebiti disciplinari con nota del 16 novembre 2020 dal Rettore dell'Ateneo. Il Rettore ha successivamente, in data 22 dicembre 2020, sollecitato il Collegio di disciplina dell'Università a esprimere un parere per l'irrogazione di una sanzione disciplinare, richiedendo specificamente l'inflizione di una sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per una durata di almeno un mese. Il Collegio di disciplina ha quindi formulato il suo parere favorevole all'irrogazione di tale sanzione. Con decreto del 14 maggio 2021, il Rettore ha formalmente comminato al docente la sanzione della sospensione per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 giugno 2021, con privazione della retribuzione per l'intero periodo e corresponsione di un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio mensile. La stessa data del 14 maggio 2021 ha visto la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università che ha ufficialmente confermato tale sanzione disciplinare. Il professore ricorrente ha quindi promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia impugnando la nota di contestazione degli addebiti, il parere del Collegio di disciplina, il decreto del Rettore e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, contestando sia profili procedurali sia aspetti attinenti alla proporzionalità della sanzione inflitta.

Il quadro normativo

Il procedimento disciplinare nei confronti del personale docente delle università è regolato dallo Statuto dell'Ateneo, dal Codice del comportamento dei dipendenti dell'Università di Milano e dal Codice etico dell'Università medesima, fonti normative che disciplinano l'intero iter di contestazione e irrogazione delle sanzioni disciplinari. L'articolo 33 dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano prevede le modalità specifiche per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei professori universitari, richiedendo un procedimento di natura garantista che comprende la notificazione formale degli addebiti, l'acquisizione obbligatoria di un parere del Collegio di disciplina e l'adozione della sanzione ad opera dell'organo competente secondo il procedimento stabilito. Il procedimento disciplinare universitario si inserisce inoltre nel più ampio contesto dei principi del diritto amministrativo generale, richiedendo il pieno rispetto del diritto di difesa dell'interessato, l'osservanza dei principi della proporzionalità e della ragionevolezza nella dosimetria della sanzione e il controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti adottati.

La questione giuridica

La controversia ruotava intorno alla legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e della contemporanea privazione della retribuzione irrogata al professore universitario, con specifico riguardo sia alla regolarità formale del procedimento disciplinare sia alla proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità degli addebiti contestati. Il ricorrente ha contestato tutti gli atti che avevano condotto all'irrogazione della sanzione, evidenziando potenziali vizi di procedura oppure elementi di iniquità sostanziale. La questione presentava quindi una duplice dimensione: la corretta osservanza del procedimento amministrativo previsto dallo Statuto e dalle norme regolamentari, e la congruità della misura punitiva, la quale comportava una sospensione temporale dell'esercizio della professione docente e una conseguente riduzione significativa della retribuzione stipendiale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha sottoposto a scrupolo esamina i motivi di ricorso dedotti dal professore e ha proceduto alla verifica del corretto svolgimento di tutte le fasi del procedimento disciplinare, dalle contestazioni iniziali sino alla deliberazione finale. Avendo esaminato attentamente la documentazione relativa alla comunicazione degli addebiti, al parere espresso dal Collegio di disciplina e alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il collegio giudicante ha concluso che il procedimento era stato condotto in conformità alle modalità e alle forme previste dallo Statuto universitario e dalla normativa vigente. Il giudice amministrativo ha sottoposto la sanzione a valutazione sotto il profilo della proporzionalità in relazione agli addebiti disciplinari contestati e accertati, ritenendo che la sospensione mensile dalle funzioni e dalla retribuzione costituisse una misura adeguata, ragionevole e proporzionata rispetto alle violazioni disciplinari commesse dal docente. La decisione del Tribunale di rigettare il ricorso risulta pertanto fondata sulla verifica della piena legittimità formale e procedurale dei provvedimenti e sulla sussistenza concreta dei presupposti necessari per l'irrogazione della sanzione disciplinare nel caso di specie.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso presentato dal professore universitario, confermando così la piena legittimità di tutti gli atti impugnati e in particolare del decreto del Rettore e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che avevano comminato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per il periodo dal 1° giugno al 30 giugno 2021 con contemporanea privazione della retribuzione. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento integrale delle spese di lite a favore dell'Università degli Studi Milano, liquidate nella misura di 2.000 euro oltre IVA, contributo del Patrocinio e spese generali. La sentenza è stata dichiarata esecutiva secondo le disposizioni di legge, e il Tribunale ha proceduto al mascheramento delle generalità del ricorrente a protezione della dignità della persona secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

Massima

La sanzione disciplinare della sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione irrogata a un professore universitario è legittima quando il procedimento sia stato condotto secondo le norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo e la sanzione medesima risulti adeguata e proporzionata in relazione alla gravità delle violazioni disciplinari contestate.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Luca Iera,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Milano del 14/5/2021, con il quale è stata inflitta al prof. -OMISSIS- -OMISSIS- la sanzione disciplinare della sospensione, per il periodo di un mese, a decorrere dall'1/6/2021 e fino al 30/6/2021, dallo svolgimento delle funzioni di professore universitario e da ogni altro incarico comunque assegnatogli in ambito accademico, con privazione della retribuzione per il medesimo periodo e corresponsione di un assegno alimentare in misura non superiore a metà dello stipendio;
della nota del Rettore dell'Università degli Studi di Milano del 14/5/2021 con la quale è stato comunicato al Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta straordinaria del 14/5/2021, in conformità al parere espresso dal Collegio di disciplina, ha comminato al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione, per il periodo di un mese, a decorrere dall'1/6/2021 e fino al 30/6/2021, dallo svolgimento delle funzioni di professore universitario e da ogni altro incarico comunque assegnatogli in ambito accademico, con privazione della retribuzione per il medesimo periodo;
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano del 14/5/2021 (e del relativo verbale), con la quale è stata comminata al Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- la sanzione disciplinare della sospensione, per il periodo di un mese, a decorrere dall'1/6/2021 e fino al 30/6/2021, dallo svolgimento delle funzioni di professore universitario e da ogni altro incarico comunque assegnatogli in ambito accademico, con privazione della retribuzione per il medesimo periodo;
del parere del Collegio di disciplina dell'Università degli Studi di Milano che ha proposto di comminare al Prof. -OMISSIS- -OMISSIS- la sanzione disciplinare della sospensione, per il periodo di un mese, a decorrere dall'1/6/2021 e fino al 30/6/2021, dallo svolgimento delle funzioni di professore universitario e da ogni altro incarico comunque assegnatogli in ambito accademico, con privazione della retribuzione per il medesimo periodo;
della nota del 22.12.2020 con la quale il Rettore dell'Università degli Studi di Milano ha informato il Collegio di disciplina della medesima Università degli addebiti disciplinari contestati al Prof -OMISSIS- -OMISSIS- e lo ha sollecitato ad esprimere parere per comminare al docente la sanzione della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per almeno un mese;
della nota del Rettore dell'Università degli studi di Milano, inviata tramite raccomandata a.r. il 16/11/2020, con la quale il Rettore dell'Università degli Studi di Milano ha contestato formalmente, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, gli addebiti disciplinari al prof. -OMISSIS- -OMISSIS-;
ove occorra, del Codice del comportamento dei dipendenti dell'Università di Milano;
ove occorra, del Codice etico dell'Università di Milano.
sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2021, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Mauro Todero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Università degli Studi Milano che liquida nell’importo di Euro 2.000,00, olre Iva, cpa e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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