Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Inammissibile
Sentenza n. 202300132/2023
4h - Carabinieri - Trasferimento D'ufficio
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10.02.2021, notificato al ricorrente in data 22.02.2021 alle ore 9:30, a mezzo del quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri, ha determinato il trasferimento “d'autorità” del Carabiniere Scelto in S.P. -OMISSIS- (-OMISSIS-) dal reparto di appartenenza al Comando Legione Carabinieri “-OMISSIS-”, che individuerà, nella competenza, la sede di definitivo impiego tra quelle che registrano una carenza organica nell'ambito del Comando Provinciale Carabinieri di -OMISSIS-, senza alloggio di servizio; - del provvedimento n. -OMISSIS-DI PROT. del 16.02.2021, notificato in data 22.02.2021 alle ore 10:00 con il quale il Comando Legione Carabinieri “-OMISSIS-” – SM – Ufficio Personale - ha disposto per le particolari esigenze di organico e di servizio del reparto, l'assegnazione del Car. Sc. in S.P. -OMISSIS- (-OMISSIS-) alla Stazione di -OMISSIS- -OMISSIS-, quale addetto senza alloggio di servizio. sul ricorso numero di registro generale 519 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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