4H - CARABINIERI - TRASFERIMENTO D'UFFICIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300132/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un carabiniere ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando un provvedimento di trasferimento d'ufficio emesso nei suoi confronti. Il trasferimento, disposto secondo le procedure ordinarie di gestione del personale nelle Forze di polizia, costituiva un provvedimento che incideva sulla situazione occupazionale e sulla posizione funzionale del ricorrente, alterandone la sede di servizio. Durante il corso del giudizio amministrativo, tuttavia, la situazione di fatto sottesa al ricorso ha subito una modificazione sostanziale tale da venire meno le condizioni che rendevano utile la prosecuzione del giudizio e l'ottenimento di una sentenza. Questa sopravvenienza ha reso il ricorso privo di effetto pratico per il ricorrente medesimo.
Il quadro normativo
La ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali è disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo e dalle norme del diritto amministrativo generale che regolano i trasferimenti nella pubblica amministrazione. I trasferimenti d'ufficio dei militari sono regolati da specifiche disposizioni organizzative e contrattuali previste per le Forze armate e il comparto sicurezza, che garantiscono al personale diritti di tutela e ricorso avverso provvedimenti lesivi. Il giudizio amministrativo deve tuttavia sussistere in condizioni di concreta utilità, rimanendo legittimamente estinto quando venga meno l'interesse della parte a ricorrere a causa di modificazioni sopravvenute dell'assetto dei fatti.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava l'ammissibilità del ricorso nel corso del giudizio, considerato il venir meno delle condizioni di interesse ad agire. Il problema giuridico rilevante consisteva nel verificare se, a fronte delle circostanze sopravvenute durante il processo, il ricorso conservasse ancora una qualche utilità pratica e se il giudice dovesse statuire sulla questione di merito oppure dichiarare il ricorso inammissibile. Tale questione tocca il principio generale secondo cui il giudizio amministrativo deve incidere su una controversia ancora viva e suscettibile di soluzione concretamente utile alle parti.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha ritenuto che le circostanze sopravvenute in corso di causa avessero determinato una situazione nella quale il ricorso non potesse più produrre alcun effetto pratico utile al ricorrente. In particolare, il collegio ha valutato come l'interesse concreto ad ottenere l'annullamento del trasferimento ovvero la condanna dell'amministrazione fosse venuto meno per effetto degli eventi verificatisi successivamente al ricorso. Il giudice amministrativo ha quindi rigettato l'applicazione di soluzioni di merito che sarebbero risultate prive di effettività concreta, coerentemente con il principio di economia processuale e con la funzione del giudizio amministrativo di tutela di interessi realmente lesionati. La carenza di interesse sopravvenuta rappresenta pertanto una causa di inammissibilità che impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Con questa decisione il collegio ha estinto il giudizio senza pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento di trasferimento e senza statuire sulle pretese del ricorrente relative alle responsabilità dell'amministrazione. Le conseguenze pratiche di tale decisione consistono nell'assenza di una valutazione di merito sulla correttezza del trasferimento e nel venir meno dei presupposti per eventuali risarcimenti danni correlati alla lesione lamentata.
Massima
La carenza di interesse sopravvenuta in corso di causa durante il giudizio amministrativo comporta l'inammissibilità del ricorso, quando le circostanze verificatesi successivamente al deposito rendano privo di effetto pratico utile l'accertamento richiesto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10.02.2021, notificato al ricorrente in data 22.02.2021 alle ore 9:30, a mezzo del quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri, ha determinato il trasferimento “d'autorità” del Carabiniere Scelto in S.P. -OMISSIS- (-OMISSIS-) dal reparto di appartenenza al Comando Legione Carabinieri “-OMISSIS-”, che individuerà, nella competenza, la sede di definitivo impiego tra quelle che registrano una carenza organica nell'ambito del Comando Provinciale Carabinieri di -OMISSIS-, senza alloggio di servizio; - del provvedimento n. -OMISSIS-DI PROT. del 16.02.2021, notificato in data 22.02.2021 alle ore 10:00 con il quale il Comando Legione Carabinieri “-OMISSIS-” – SM – Ufficio Personale - ha disposto per le particolari esigenze di organico e di servizio del reparto, l'assegnazione del Car. Sc. in S.P. -OMISSIS- (-OMISSIS-) alla Stazione di -OMISSIS- -OMISSIS-, quale addetto senza alloggio di servizio. sul ricorso numero di registro generale 519 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →