Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAAccolto

Sentenza n. 202301278/2023

1i - Sicurezza Pubblica - Istanza Rinnovo Porto Di Fucile Uso Tiro A Volo - Rigetto - Ricorso Gerarchico - Rigetto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento Prot. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- il 02.10.2020, notificato in data 25.01.2021 e della nota endoprocedimentale ivi richiamata -OMISSIS- del 30.09.2020, con il quale è stato respinto il ricorso presentato dal ricorrente ai sensi del d.P.R. 1199/1971;
- del Decreto del Questore di -OMISSIS- -OMISSIS- del 19.06.2020 e notificato in data 24.07.2020, con il quale è stata respinta l'istanza per il rinnovo della licenza di porto di fucile uso tiro a volo presentata dal ricorrente, e della comunicazione dei motivi ostativi del 29.05.2020, notificata in data 05.06.2020.
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Pilato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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