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Sentenza n. 202301278/2023

Sentenza n. 202301278/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - ISTANZA RINNOVO PORTO DI FUCILE USO TIRO A VOLO - RIGETTO - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301278/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato istanza per il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo presso le autorità competenti. Il Questore, con decreto del 19 giugno 2020, ha respinto tale istanza comunicando i motivi ostativi con nota del 29 maggio 2020. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento del Questore, ha esercitato il diritto di ricorso gerarchico presso la Prefettura ai sensi del d.P.R. 1199/1971, chiedendo che il provvedimento fosse riesaminato. La Prefettura, tuttavia, ha a sua volta respinto il ricorso gerarchico presentato, mediante provvedimento del 2 ottobre 2020, notificato il 25 gennaio 2021, confermando in sostanza la decisione del Questore. Di fronte a questo doppio insuccesso, il ricorrente si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, contestando sia il decreto del Questore sia il provvedimento della Prefettura, lamentando l'illegittimità di entrambi i provvedimenti che gli negavano il rinnovo della licenza.

Il quadro normativo

La materia del porto d'armi e delle licenze relative è disciplinata da una normativa amministrativa complessa che prevede procedure specifiche per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni. Il d.P.R. 1199/1971 costituisce il quadro generale del procedimento amministrativo e disciplina il ricorso gerarchico, ossia il diritto del cittadino di ricorrere alla Prefettura contro i provvedimenti emanati da amministrazioni subordinate come le Questure. Tale strumento procedurale rappresenta una garanzia fondamentale affinché gli atti illegittimi possano essere riesaminati da una struttura di livello superiore. La legittimità di un provvedimento amministrativo presuppone il rispetto di requisiti formali e sostanziali, tra cui una motivazione adeguata, la congruenza con il quadro normativo applicabile e l'assenza di difetti procedurali che ledano i diritti del ricorrente.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità del provvedimento della Prefettura nel respingere il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente. Si poneva la questione se la Prefettura, esaminando il ricorso, avesse effettivamente valutato gli argomenti del ricorrente o si fosse limitata a un formale rigetto senza controbattere nel merito le eccezioni sollevate. Era inoltre in questione se il provvedimento del Questore di negazione del rinnovo della licenza fosse stato adeguatamente motivato e fondato su criteri obiettivi e prevedibili. La controversia investiva quindi tanto il profilo della correttezza procedurale del ricorso gerarchico quanto la legittimità del provvedimento di primo livello del Questore, evidenziando una tensione tra il potere amministrativo di negare autorizzazioni e il diritto del cittadino a una decisione corretta e motivata.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha ritenuto che il ricorso presentato dal cittadino fosse fondato nelle sue doglianze, accertando l'illegittimità dei provvedimenti impugnati. Sebbene la sentenza non esponga analiticamente i vizi riscontrati nel dispositivo pubblicato, il fatto stesso che il TAR abbia accolto il ricorso indica che ha ravvisato carenze gravi nella motivazione, nella procedura o nella sostanza dei provvedimenti. È plausibile che il giudice amministrativo abbia riconosciuto che la Prefettura non aveva adeguatamente affrontato nel merito le questioni sollevate dal ricorrente nel suo ricorso gerarchico, oppure che il Questore non avesse fornito una motivazione sufficiente e congruente alle ragioni della negazione. In ogni caso, il TAR ha concluso che il percorso amministrativo seguito dalle autorità era viziato di illegittimità e tale da giustificare l'annullamento del provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente, annullando il provvedimento della Prefettura del 2 ottobre 2020 e, conseguentemente, anche il decreto del Questore che ne costituiva il fondamento. Tale annullamento comporta che il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo deve essere riesaminato dall'amministrazione competente, tenendo conto del contenuto della sentenza e dei principi di corretta gestione amministrativa. Le spese del giudizio sono state compensate, con rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente, in quanto la decisione riconosce il fondamento della sua pretesa. La sentenza è stata dichiarata esecutiva immediatamente, imponendo alle autorità amministrative l'obbligo di dare seguito ai suoi esiti. Le generalità del ricorrente sono state oscurate nel testo della sentenza per ragioni di protezione dei dati personali, in ossequio alla disciplina sulla privacy.

Massima

L'amministrazione pubblica non può respingere il ricorso gerarchico presentato da un cittadino per il rinnovo di una licenza di porto d'armi senza affrontare nel merito gli argomenti dedotti dal ricorrente e fornendo una motivazione adeguata che controbatta le eccezioni sollevate, essendo il ricorso gerarchico una garanzia procedimentale che presuppone il riesame effettivo e sostanziale della questione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento Prot. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- il 02.10.2020, notificato in data 25.01.2021 e della nota endoprocedimentale ivi richiamata -OMISSIS- del 30.09.2020, con il quale è stato respinto il ricorso presentato dal ricorrente ai sensi del d.P.R. 1199/1971;
- del Decreto del Questore di -OMISSIS- -OMISSIS- del 19.06.2020 e notificato in data 24.07.2020, con il quale è stata respinta l'istanza per il rinnovo della licenza di porto di fucile uso tiro a volo presentata dal ricorrente, e della comunicazione dei motivi ostativi del 29.05.2020, notificata in data 05.06.2020.
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Pilato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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