Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202301234/2023
1i - Sicurezza Pubblica - Porto Di Fucile Uso Tiro A Volo - Revoca
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Mauro Gatti, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento del 20.11.20 cat -OMISSIS-, notif. il 31.11.20, con cui il Questore della Provincia di Milano ha decretato la revoca della licenza di porto di fucile numero -OMISSIS- rilasciata al ricorrente, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 174 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sala della Cuna e Antonio Bana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Larga, 23; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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