1I - SICUREZZA PUBBLICA - PORTO DI FUCILE USO TIRO A VOLO - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301234/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona fisica ha presentato ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) per ottenere l'annullamento di un provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Milano in data 20 novembre 2020. Con tale provvedimento, il Questore aveva decretato la revoca della licenza di porto di fucile precedentemente rilasciata al ricorrente. Il ricorso era stato iscritto al registro generale del TAR Lombardia con numero 174 dell'anno 2021 e aveva visto contrapporsi il ricorrente da una parte e il Ministero dell'Interno dall'altra, rappresentato in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. La materia afferita riguardava il settore della pubblica sicurezza e della polizia amministrativa relativa alle armi, ambito in cui il Questore dispone di ampi poteri di revoca delle licenze quando vengono meno i presupposti di legittimazione del detentore.
Il quadro normativo
La controversia si collocava nell'ambito della disciplina relativa al porto di fucili e alla revoca delle relative licenze amministrative, materia regolata dal testo unico in materia di armi e munizioni e dalle normative di pubblica sicurezza. Il ricorso amministrativo era stato proposto nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal codice del processo amministrativo, come emerge dai riferimenti agli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9 del codice di rito. La sentenza contiene inoltre richiami ai principi in materia di trattamento dei dati personali secondo il decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e al Regolamento (UE) 2016/679, dato che nel dispositivo si ordina l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della sua dignità e dei suoi diritti.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava la legittimità del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile emesso dal Questore, in quanto il ricorrente contendeva in via generale l'operato dell'autorità amministrativa. Tuttavia, nel corso del procedimento giudiziale, si è verificata una circostanza importante: il ricorrente ha perso l'interesse a che il giudice pronunciasse il merito della controversia, poiché sopravvenuti eventi hanno eliminato la natura conflittuale della causa. Quando il ricorrente perde concretamente interesse a vincere la causa, la sentenza deve dichiararsi improcedibile per carenza di interesse, non potendo il giudice amministrativo dispiegare una funzione utile risolvendo questioni ormai prive di effetti pratici per la parte ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal Presidente Antonio Vinciguerra e dai Consiglieri Fabrizio Fornataro e Mauro Gatti (estensore), ha esaminato gli atti della causa durante l'udienza pubblica del 10 maggio 2023 e ha ascoltato i difensori delle parti. Nella sua valutazione, il Tribunale ha ritenuto che nel corso del procedimento amministrativo fosse sopraggiunta una situazione per cui il ricorrente non aveva più un interesse giuridicamente rilevante a ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato. Questo elemento ha portato il collegio a dichiarare il ricorso improcedibile piuttosto che a pronunciarsi nel merito sulla legittimità della revoca della licenza. Tale conclusione è stata raggiunta applicando i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa secondo cui la mancanza di un interesse concreto e attuale alla vittoria della causa è causa di improcedibilità, indipendentemente dal merito della questione sollevata.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, accogliendo implicitamente il presupposto che durante il procedimento le circostanze di fatto fossero cambiate in modo tale da rendere non più utile una pronuncia nel merito. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo l'equità processuale. Il Tribunale ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente e ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti alla privacy e alla dignità, applicando i principi del diritto europeo sulla protezione dei dati personali.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, verificatasi nel corso del procedimento amministrativo, determina l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dal merito della controversia sulla legittimità del provvedimento impugnato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Mauro Gatti, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento del 20.11.20 cat -OMISSIS-, notif. il 31.11.20, con cui il Questore della Provincia di Milano ha decretato la revoca della licenza di porto di fucile numero -OMISSIS- rilasciata al ricorrente, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 174 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sala della Cuna e Antonio Bana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Larga, 23; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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