Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202301232/2023
1h - Sicurezza Pubblica - Porto Di Fucile Per Uso Caccia - Istanza Rinnovo - Diniego - Ricorso Gerarchico - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Mauro Gatti, Consigliere, Estensore per l'annullamento - del provvedimento del Prefetto di -OMISSIS- Prot. -OMISSIS- del 16.10.2020, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato avverso il decreto del Questore di -OMISSIS- -OMISSIS-del 26.05.2020; - del decreto del Questore di -OMISSIS- -OMISSIS-del 26.05.2020, con cui il Questore ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia intestata al ricorrente; - nonché di ogni altro atto o provvedimento ancorché allo stato non conosciuto dallo stesso preordinato, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati. sul ricorso numero di registro generale 2108 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Carlo Sironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Giuseppe Dezza n. 32; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 2.000,00, oltre agli oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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