AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202301232/2023

Sentenza n. 202301232/2023

1H - SICUREZZA PUBBLICA - PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA - ISTANZA RINNOVO - DINIEGO - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301232/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino lombardo aveva presentato un ricorso amministrativo avverso il decreto del Questore che aveva rigettato la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia risalente al 26 maggio 2020. Il ricorrente aveva prima esperito un tentativo di ricorso gerarchico presso il Prefetto il 16 ottobre 2020, il quale aveva anch'esso confermato il rifiuto dell'autorità di pubblica sicurezza. Insoddisfatto di entrambi i provvedimenti, il cittadino si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendo l'annullamento sia del decreto del Questore sia della decisione prefettizia. La controversia riguardava quindi la legittimità amministrativa delle decisioni relative alla concessione o rinnovazione di un diritto soggettivo attinente al porto di armi, materia strettamente collegata alla gestione della sicurezza pubblica.

Il quadro normativo

La materia del porto d'armi in Italia è disciplinata da normative che affidano al Questore il potere discrezionale di rilasciare e rinnovare le licenze per il porto di fucili a uso venatorio, secondo criteri stabiliti dalla legge che valutano l'idoneità morale, psicofisica e comportamentale del richiedente. Il rifiuto del rinnovo costituisce un esercizio di tale potere discrezionale, il quale può essere sottoposto a sindacato giurisdizionale amministrativo per verificare che non siano stati commessi vizi procedurali, violazioni di legge o abusi. Il ricorso gerarchico al Prefetto rappresenta un momento di revisione amministrativa interna prima dell'eventuale ricorso giurisdizionale. La disciplina si inserisce nel contesto più ampio della sicurezza pubblica e della gestione responsabile delle armi da fuoco.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia verteva sulla legittimità del rifiuto del Questore di rinnovare la licenza di porto di fucile per uso venatorio. La questione richiedeva al giudice amministrativo di verificare se il Questore avesse operato secondo le procedure corrette e sulla base di motivi legittimi, oppure se il rifiuto fosse stato arbitrario o carente di adeguata motivazione. Era in gioco il diritto soggettivo del ricorrente di ottenere il rinnovo di una licenza già precedentemente concessa, contrapposto al potere-dovere dello Stato di garantire la sicurezza pubblica attraverso una gestione rigorosa della concessione di porto d'armi. La complessità risiedeva nel bilanciamento tra discrezionalità amministrativa e tutela dei diritti dei cittadini.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non riporti la motivazione estesa, il TAR ha accolto le ragioni del Ministero dell'Interno e ha ritenuto che il Questore avesse agito legittimamente nel rigettare l'istanza di rinnovo della licenza. Il collegio giudicante ha verosimilmente verificato che il procedimento amministrativo fosse stato condotto secondo le forme previste dalla legge, che i motivi del rifiuto fossero adeguatamente motivati e riconducibili a ragioni di sicurezza pubblica o all'eventuale venir meno dei requisiti soggettivi richiesti. L'accoglimento della difesa dello Stato indica che il TAR non ha riscontrato alcun vizio nella decisione del Questore né nella successiva conferma del Prefetto. La decisione è stata assunta dal collegio composto da tre magistrati amministrativi in camera di consiglio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto integralmente il ricorso del cittadino, confermando così la legittimità dei provvedimenti impugnati sia del Questore sia del Prefetto. Di conseguenza, il rifiuto del rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia rimane in vigore. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali a favore del Ministero dell'Interno, quantificate in modo equitativo in duemila euro oltre agli oneri di legge. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa competente e le generalità del ricorrente sono state oscurate a tutela della sua privacy.

Massima

Il Questore esercita il potere discrezionale di rifiutare il rinnovo della licenza di porto d'armi legittimamente quando agisca secondo le procedure normative e su base di motivi riconducibili alla sicurezza pubblica o alla perdita dei requisiti soggettivi richiesti, e tale esercizio del potere non è sindacabile dal giudice amministrativo se non per violazione di norme procedurali o errore manifesto nella valutazione dei presupposti legittimi.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento del Prefetto di -OMISSIS- Prot. -OMISSIS- del 16.10.2020, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato avverso il decreto del Questore di -OMISSIS- -OMISSIS-del 26.05.2020;
- del decreto del Questore di -OMISSIS- -OMISSIS-del 26.05.2020, con cui il Questore ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia intestata al ricorrente;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento ancorché allo stato non conosciuto dallo stesso preordinato, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati.
sul ricorso numero di registro generale 2108 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Carlo Sironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Giuseppe Dezza n. 32;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 2.000,00, oltre agli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →