Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202301188/2023

4h - Polizia Penitenziaria - Indennità - Recupero

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del Provvedimento – Prot. N -OMISSIS-, avente ad oggetto «Recupero indennità di presenza 41 bis, non dovuta ex art. 12 co. 3 dpr 164/2002 servizi presso il Reparto di -OMISSIS-» emesso in data 11 marzo 2022 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia – Direzione della Casa Circondariale -OMISSIS-, notificato in data 28 marzo 2022 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota prot. -OMISSIS- del  1° febbraio 2022, emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia.
sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto Antonio Vicari e Flora Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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