4H - POLIZIA PENITENZIARIA - INDENNITÀ - RECUPERO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301188/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un agente di polizia penitenziaria in servizio presso una casa circondariale della Lombardia ha ricevuto dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, un provvedimento datato 11 marzo 2022 relativo al recupero di un'indennità di presenza in regime 41 bis. Il Ministero, attraverso il suo Provveditorato Regionale, ha disposto di rivalutare la posizione dell'agente ritenendo che l'indennità in questione non fosse dovuta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 164 del 2002. Questa decisione amministrativa è stata comunicata al ricorrente il 28 marzo 2022, dando inizio a un contenzioso circa la legittimità e la correttezza della rivalutazione effettuata dall'Amministrazione penitenziaria. La controversia attiene direttamente alle retribuzioni e agli incentivi economici spettanti agli operatori della polizia penitenziaria in servizio nei reparti a più alta custodia, situazione che riveste importanza non solo per il singolo agente ma anche per l'assetto ordinamentale dei servizi carcerari.
Il quadro normativo
Il regime 41 bis dell'ordinamento penitenziario è la forma più ristrittiva di detenzione ed è riservato ai detenuti particolarmente pericolosi. Il personale di polizia penitenziaria che opera in questi reparti ha diritto a specifiche indennità di presenza quale compensazione della maggiore difficoltà e pericolosità del servizio. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 164 del 2002, contenente il regolamento sull'ordinamento della polizia penitenziaria, disciplina le condizioni e i requisiti per l'attribuzione di queste indennità. La normativa in questione rappresenta il fondamento legale su cui si basano le determinazioni dell'Amministrazione penitenziaria in merito alle retribuzioni aggiuntive e agli incentivi economici per il personale impiegato in servizi ad elevato rischio. La corretta interpretazione di tali disposizioni è essenziale per garantire il rispetto dei diritti acquisiti dei dipendenti pubblici e la loro coerente applicazione in ambito nazionale.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia era rappresentato dall'applicazione dell'articolo 12, comma 3, del DPR 164/2002 al caso concreto del ricorrente. L'Amministrazione ha ritenuto che, sulla base di tale norma, l'indennità di presenza in regime 41 bis non fosse dovuta al ricorrente, e pertanto ha disposto il recupero di quanto eventualmente già corrisposto. Il ricorrente ha impugnato questa decisione contrastando l'interpretazione fornita dal Ministero e sostenendo che avrebbe comunque diritto alla percezione dell'indennità secondo una diversa lettura della norma in questione. La questione richiedeva al giudice amministrativo di verificare se il Ministero avesse interpretato e applicato correttamente la disposizione normativa o se avesse, viceversa, ecceduto i propri poteri o violato il principio di corretta amministrazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accertato che il provvedimento impugnato non poteva reggersi sulla base della norma invocata dall'Amministrazione. I giudici hanno ritenuto che l'interpretazione fornita dal Ministero della Giustizia fosse errata o comunque non sostenuta da una corretta lettura dell'articolo 12, comma 3, del DPR 164/2002 applicato alle circostanze del caso. Il collegio ha probabilmente considerato che il ricorrente avesse i requisiti per beneficiare dell'indennità di presenza ovvero che la sua esclusione non potesse trovare fondamento nella norma richiamata dall'Amministrazione. La decisione di accoglimento suggerisce che il TAR ha riconosciuto una posizione di diritto del ricorrente precedentemente non valorizzata dal provvedimento amministrativo. L'accoglimento integrale del ricorso indica che non vi erano elementi di fatto o di diritto che potessero giustificare il recupero dell'indennità disposto dal Ministero.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto completamente il ricorso, annullando il provvedimento del Ministero della Giustizia del 11 marzo 2022 e tutti gli atti collegati, inclusa la nota del 1 febbraio 2022 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Le spese sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese processuali. Il giudice ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, imponendo pertanto al Ministero di conformarsi alla decisione e di ripristinare la posizione economica del ricorrente. È stata inoltre disposta l'oscuratura delle generalità del ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, a tutela della sua dignità e dei suoi diritti.
Massima
La indennità di presenza in regime 41 bis è dovuta al personale di polizia penitenziaria che soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 12, comma 3, DPR 164/2002, e non può essere negata o recuperata per effetto di un'interpretazione della norma difformi dalla disposizione legale stessa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del Provvedimento – Prot. N -OMISSIS-, avente ad oggetto «Recupero indennità di presenza 41 bis, non dovuta ex art. 12 co. 3 dpr 164/2002 servizi presso il Reparto di -OMISSIS-» emesso in data 11 marzo 2022 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia – Direzione della Casa Circondariale -OMISSIS-, notificato in data 28 marzo 2022 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota prot. -OMISSIS- del 1° febbraio 2022, emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia. sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto Antonio Vicari e Flora Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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