Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—DICHIARA IRRICEVIBIL
Sentenza n. 202301157/2023
4l/r - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Istanza Esercizio Potere Sostitutivo Ex Lege 241/1990 - Silenzio
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 12/8/2020 e per l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. art. 2, comma 9 ter, L.241/1990 in relazione al prodromico procedimento di emersione. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 374 del 2023 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo Bardi, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Raffaello Bertieri n.1; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visto il decreto di questo Tribunale n.46 del 2023 di diniego di ammissione al gratuito patrocinio a favore dello Stato; Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Camera di Consiglio del 17 maggio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed uditi gli avvocati come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile come da motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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