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Sentenza n. 202301157/2023

Sentenza n. 202301157/2023

4L/R - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - ISTANZA ESERCIZIO POTERE SOSTITUTIVO EX LEGE 241/1990 - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301157/2023
EsitoDICHIARA IRRICEVIBILE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente, un cittadino la cui identità è stata oscurata dal Tribunale a tutela della dignità personale, ha presentato istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare il 12 agosto 2020 presso il Ministero dell'Interno, avvalendosi della procedura straordinaria introdotta dal Decreto Legge 34/2020 per la sanatoria del lavoro irregolare in conseguenza della crisi pandemica. Successivamente, a fronte dell'assenza di risposta da parte dell'Amministrazione, il ricorrente ha impugnato il silenzio amministrativo formatosi, presentando ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel 2023 al fine di ottenere la declaratoria dell'illegittimità di tale inerzia. Il ricorso mirava non soltanto alla censura del comportamento omissivo della Pubblica Amministrazione, ma anche all'esercizio dei poteri sostitutivi che l'ordinamento amministrativo riconosce ai giudici amministrativi nei confronti dei procedimenti bloccati dal silenzio.

Il quadro normativo

Il Decreto Legge 34/2020, convertito in Legge 77/2020, ha rappresentato uno dei più importanti interventi normativi del governo italiano per affrontare le conseguenze economiche e sociali della pandemia di Covid-19. L'articolo 103 di tale decreto ha introdotto una procedura amministrativa straordinaria volta a consentire l'emersione e la regolarizzazione dei rapporti di lavoro in nero, prevedendo una fase istruttoria in capo all'Amministrazione entro termini definiti. La Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo costituisce il quadro generale di riferimento, e in particolare l'articolo 2, comma 9 ter, disciplina i poteri sostitutivi del giudice amministrativo, ossia la possibilità di provvedere direttamente quando un'amministrazione rimane inerte e il ricorso per silenzio viene accolto.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se il ricorrente disponesse di una pretesa legittima a ottenere una pronuncia giudiziale sulla illegittimità del silenzio formatosi circa la sua istanza di emersione e, conseguentemente, se il giudice amministrativo potesse esercitare il potere sostitutivo. La fattispecie presentava elementi di complessità notevole, poiché coinvolgeva l'interpretazione delle norme sulla procedura di emersione straordinaria, il regime dei termini e gli effetti della mancata risposta da parte dell'Amministrazione in un contesto emergenziale e regolamentare particolarmente delicato.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa nel testo a disposizione, la declaratoria di irricevibilità del ricorso suggerisce che il collegio giudicante ha ritenuto di riscontrare un vizio processuale che precluse l'ingresso nel merito della controversia. La decisione di dichiarare irricevibile il ricorso potrebbe fondarsi su molteplici ordini di considerazioni: l'eventuale sopravvenienza di una causa di irrericevibilità, il venir meno dell'interesse alla pronuncia per provvedimento successivamente adottato, ovvero l'inapplicabilità della procedura di ricorso per silenzio nella forma in cui era stata azionata. Il Tribunale ha privilegiato l'aspetto formale e procedurale, ritenendo che il ricorso non potesse proseguire nel suo iter sia per questioni attinenti alla conformità della domanda alle norme di procedura amministrativa che per questioni relative alla persistenza del vizio denunciato o alla titolarità del diritto di agire.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Quarta, ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dal cittadino, precludendo in tal modo la pronuncia nel merito sulla illegittimità del silenzio amministrativo. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte rimane responsabile delle proprie spese legali senza condanna dell'altra. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'Amministrazione secondo i termini ordinari, e inoltre il Tribunale ha ordinato l'oscuramento completo dei dati personali del ricorrente al fine di tutelare la riservatezza e la dignità della persona coinvolta.

Massima

L'accesso alla tutela giudiziale nel procedimento amministrativo ordinario per la declaratoria di illegittimità del silenzio è subordinato al rispetto rigoroso dei presupposti di ricevibilità, i quali presuppongono sia l'idoneità formale della domanda che la persistenza dell'interesse all'azione al momento della decisione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Alberto Di Mario,	Consigliere
Silvia Cattaneo,	Consigliere
per
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 12/8/2020 e per l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. art. 2, comma 9 ter, L.241/1990 in relazione al prodromico procedimento di emersione.
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 374 del 2023 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo Bardi, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Raffaello Bertieri n.1;
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visto il decreto di questo Tribunale n.46 del 2023 di diniego di ammissione al gratuito patrocinio a favore dello Stato;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 17 maggio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed uditi gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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