Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDANOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202301145/2023

2f - Ottemperanza - Tribunale Di Monza - Sezione Lavoro - Sentenza N. 644/2021

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
per l'ottemperanza della sentenza n. 644/2021 del Tribunale di Monza-sezione Lavoro, depositata in data 15 dicembre 2021 e notificata con formula esecutiva in data 31 maggio 2022;
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2023, proposto da
Giuseppina Bonifacio, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato pressi i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara l’obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 644/2021 depositata in data 15 dicembre 2021 del Tribunale di Monza-sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale (o dirigente o funzionario dallo stesso delegato) della “Direzione generale per le risorse umane e finanziarie” facente capo al “Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (nella misura effettivamente versata), da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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