2F - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MONZA - SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 644/2021
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301145/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Si tratta di un ricorso in ottemperanza promosso dinanzi al Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, avverso una amministrazione pubblica che non aveva dato esecuzione a una sentenza precedentemente pronunciata. La fattispecie rientra nelle controversie relative al pubblico impiego, ove una parte aveva già ottenuto una sentenza favorevole ma l'ente pubblico convenuto non aveva spontaneamente adeguato il proprio comportamento alla decisione giudiziale. La procedura di ottemperanza rappresenta lo strumento processuale per costringere l'amministrazione renitente a dare concretamente attuazione al titolo esecutivo già formato. Il mancato adempimento spontaneo della sentenza aveva reso necessario il ricorso al giudice affinché adottasse misure coercitive ulteriori rispetto alla semplice pronuncia della condanna.
Il quadro normativo
La procedura di ottemperanza è regolata dal codice di procedura civile e dalle norme sulla giurisdizione amministrativa, che consentono al ricorrente di chiedere l'esecuzione coatta di provvedimenti o sentenze quando il destinatario non vi abbia spontaneamente ottemperato nel termine fissato. Il commissario ad acta è l'istituto previsto dall'ordinamento per i casi di inerzia amministrativa particolarmente grave, permettendo al giudice di sottrarre all'amministrazione l'esercizio di una funzione e affidarla a un soggetto esterno neutrale. Le norme sulla responsabilità della pubblica amministrazione e sui rimedi processuali prevedono che il mancato adempimento entro i termini prescritti configuri una forma di torto ai danni della parte.
La questione giuridica
Il punto di diritto centrale riguardava se, di fronte al rifiuto o all'inerzia dell'amministrazione nel dare esecuzione a una sentenza già definitiva, il giudice fosse legittimato a ricorrere al rimedio estremo della nomina di un commissario ad acta, oppure se altre misure dovessero prima tentarsi. La questione tocca il delicato equilibrio tra il principio dell'esecuzione spontanea dei provvedimenti giudiziali e il potere del giudice di adottare misure coercitive quando tale esecuzione non avvenga. Vi era inoltre il problema della compatibilità tra le prerogative dell'amministrazione e l'intervento giurisdizionale in sostituzione dell'ente, necessario per garantire effettività della tutela.
La motivazione del giudice
Il collegio del Tribunale di Monza ha ritenuto che, qualora l'amministrazione non abbia dato esecuzione entro il termine perentorio fissato e non sussistessero ragioni ostative al provvedimento, fosse opportuno ricorrere alla nomina del commissario ad acta quale extrema ratio per dare concreta realizzazione al diritto del ricorrente. Il giudice ha accolto le ragioni dell'istanza di ottemperanza rilevando come l'inerzia amministrativa rendesse illusoria la tutela altrimenti accordata dalla sentenza originaria e come il ricorso a tale rimedio fosse proporzionato alla gravità dell'inadempimento. La decisione si è fondata sul principio cardine dell'effettività della tutela giurisdizionale e sulla necessità di rendere effettivo un diritto già riconosciuto dai giudici.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso in ottemperanza procedendo alla nomina di un commissario ad acta incaricato di dare esecuzione al provvedimento che l'amministrazione aveva omesso di eseguire. Tale misura sottrae temporaneamente all'ente pubblico l'esercizio della funzione amministrativa controversa, permettendo al commissario di operare direttamente per realizzare gli effetti della sentenza. La nomina comporta evidentemente costi per l'amministrazione e rappresenta una sanzione processuale significativa per l'ingiustificato inadempimento.
Massima
La nomina di un commissario ad acta rappresenta un rimedio giurisdizionale legittimo e proporzionato quando l'amministrazione abbia rifiutato di ottemperare a una sentenza definitiva e il ricorrente non abbia trovato altra forma di tutela effettiva.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Silvana Bini, Consigliere, Estensore per l'ottemperanza della sentenza n. 644/2021 del Tribunale di Monza-sezione Lavoro, depositata in data 15 dicembre 2021 e notificata con formula esecutiva in data 31 maggio 2022; sul ricorso numero di registro generale 266 del 2023, proposto da Giuseppina Bonifacio, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato pressi i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) dichiara l’obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 644/2021 depositata in data 15 dicembre 2021 del Tribunale di Monza-sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione; b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale (o dirigente o funzionario dallo stesso delegato) della “Direzione generale per le risorse umane e finanziarie” facente capo al “Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato; c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale; d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (nella misura effettivamente versata), da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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