Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Accolto
Sentenza n. 202300114/2023
1h - Sicurezza Pubblica - Istanza Rilascio Licenza Di Porto Di Fucile Uso Tiro A Volo - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Valentina Santina Mameli, Consigliere per l'annullamento - del Decreto prot. N.-OMISSIS- emesso dalla Questura della Provincia di -OMISSIS- in data 16/04/2020 e notificato in data 22/05/2020, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha respinto l'istanza prodotta dal ricorrente in data 28/03/2019 volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo; - nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Imbimbo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Monte Rosa n. 3 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe; 2) compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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