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Sentenza n. 202300114/2023

Sentenza n. 202300114/2023

1H - SICUREZZA PUBBLICA - ISTANZA RILASCIO LICENZA DI PORTO DI FUCILE USO TIRO A VOLO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300114/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato un ricorso amministrativo dinanzi al TAR della Lombardia avverso un decreto della Questura della provincia di competenza, emesso il 16 aprile 2020 a seguito della notifica del 22 maggio 2020. Il provvedimento contestato è il rigetto di un'istanza presentata dal ricorrente in data 28 marzo 2019, con cui quest'ultimo chiedeva il rilascio della licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo, cioè di un'arma per la pratica di attività sportiva regolamentata. La controversia riguarda quindi l'ambito delle autorizzazioni amministrative in materia di sicurezza pubblica e di possesso e porto di armi, settore dove la Questura esercita poteri discrezionali significativi ma comunque soggetti al controllo di legittimità del giudice amministrativo. Il ricorrente ha investito il TAR della sua pretesa dopo che la Questura non aveva accolto la richiesta, allegando presumibilmente di possedere i requisiti normativi necessari per il rilascio della licenza.

Il quadro normativo

La materia del porto di fucili per uso tiro a volo è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché da disposizioni specifiche in materia di armi e dalla normativa sulla sicurezza pubblica. Le Questure sono gli uffici amministrativi competenti al rilascio e revoca delle licenze di porto d'armi e sono tenute a valutare le istanze secondo criteri legali predeterminati, tra i quali rientrano la verifica dell'assenza di precedenti penali, la capacità psichica e fisica, la giustificazione dell'interesse alla detenzione arma. Il tiro a volo è riconosciuto come attività sportiva e i richiedenti affiliati a società sportive riconosciute possono accedere al rilascio della licenza a condizioni specifiche. La discrezionalità della Questura nel negare l'autorizzazione deve sempre essere esercitata in conformità alle norme di legge e non può arbitrariamente comprimere il diritto del cittadino al possesso d'armi per fini leciti e regolamentati.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguarda la legittimità del rigetto dell'istanza da parte della Questura e se tale decisione fosse stata adottata secondo la corretta applicazione dei criteri normativi previsti dalla legge. Il ricorrente contestava il provvedimento di rigetto sostenendo che in realtà possedeva i requisiti richiesti dalla normativa per il rilascio della licenza, oppure che la Questura aveva valutato illegittimamente la sua istanza, magari omettendo di acquisire documentazione necessaria, fornendo motivazioni carenti o comunque non conformi alle norme di legge. La controversia investiva quindi il controllo della conformità del provvedimento amministrativo ai principi di legalità, logicità e correttezza procedimentale che guidano l'azione della pubblica amministrazione, nonché il rispetto dei diritti soggettivi del cittadino.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022, ha ritenuto che il provvedimento della Questura fosse affetto da vizi di legittimità e pertanto inaccettabile. Sebbene la sentenza disponibile non esponga in dettaglio i singoli argomenti che hanno condotto a tale conclusione, il fatto che il TAR abbia accolto integralmente il ricorso senza riserve indica che il collegio ha rilevato profili di illegittimità significativi nel decreto di rigetto, probabilmente consistenti in carenza o erroneità della motivazione, errata applicazione della normativa sulle armi, valutazione illogica della documentazione prodotta oppure violazione di diritti procedimentali del ricorrente. Il TAR ha evidentemente ritenuto che la Questura non avesse legittimamente potuto rigettare l'istanza sulla base della documentazione e della situazione personale del ricorrente secondo i parametri di legge, e ha per questo annullato il provvedimento senza rinvio, indirizzo tipico quando la questione risulta chiarita e il compito della pubblica amministrazione è univocamente determinato dalle norme.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione prima, ha definitivamente accolto il ricorso e annullato il decreto della Questura del 16 aprile 2020, ordinando all'autorità amministrativa di darvi esecuzione. La conseguenza pratica è che la Questura è obbligata a riesaminare la posizione del ricorrente alla luce dei principi indicati dal giudice e, in conformità alla corretta applicazione della legge sulle armi, a provvedere al rilascio della licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo, salvo che emergano elementi diversi o sopravvenuti che lo impediscano. Il Tribunale ha inoltre compensato tra le parti le spese di lite, declinando di condannare una parte al pagamento delle spese dell'altra, il che costituisce una soluzione equilibrata talora adottata quando il giudizio è risultato particolarmente complesso o quando entrambe le parti hanno portato argomenti non del tutto manifestamente infondati. Infine, su istanza e per tutela della dignità personale ai sensi della normativa sulla privacy, il TAR ha ordinato l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente nel testo della sentenza.

Massima

Il rigetto di un'istanza di porto d'armi per uso tiro a volo da parte della Questura è illegittimo quando la motivazione sia carente, errata nell'applicazione della normativa, illogica nella valutazione della documentazione ovvero quando il provvedimento violi i diritti procedimentali del richiedente e non sia supportato da una corretta istruttoria amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
per l'annullamento
- del Decreto prot. N.-OMISSIS- emesso dalla Questura della Provincia di -OMISSIS- in data 16/04/2020 e notificato in data 22/05/2020, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha respinto l'istanza prodotta dal ricorrente in data 28/03/2019 volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Imbimbo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Monte Rosa n. 3 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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