Sentenza n. 202301123/2023
4f - Edilizia Residenziale Pubblica (erp) - Bando - Istanza Assegnazione Alloggio - Cancellazione Dalla Graduatoria - Ricorso In Opposizione - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS-, di rigetto del ricorso (Prot. -OMISSIS-del 12/04/2022) di cancellazione della domanda di alloggio SAP, Avviso Pubblico -OMISSIS-, domanda -OMISSIS-, emesso dal Direttore Generale di ALER in data 16.5.2022, comunicato in data 8.7.2022, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi ed in particolare del provvedimento di cancellazione dalla graduatoria valida per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, emesso dal Responsabile del Coordinamento Assegnazioni e Bandi di ALER in data 2.3.2022. sul ricorso numero di registro generale 2869 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Giuseppe Ripamonti 66; Aler Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristoforo Vinci, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Romagna, 26; Comune di Milano, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aler Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale; Visto il decreto di questo Tribunale n.-OMISSIS-di ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Si rinvia la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all’adozione di un separato provvedimento. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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