4F - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - BANDO - ISTANZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO - CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA - RICORSO IN OPPOSIZIONE - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301123/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando due provvedimenti consecutivi adottati da ALER Milano relativi alla propria domanda di accesso ai servizi abitativi pubblici SAP. In primo luogo, il Responsabile del Coordinamento Assegnazioni e Bandi di ALER ha disposto la cancellazione della domanda di alloggio e conseguentemente l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria valida per l'assegnazione delle unità abitative pubbliche, con atto del 2 marzo 2022. In secondo luogo, il Direttore Generale di ALER ha rigettato la successiva richiesta del ricorrente volta a ottenere l'annullamento di tale cancellazione, comunicando il rigetto il 16 maggio 2022 con notifica in data 8 luglio 2022. Il ricorrente, avvalendosi del patrocinio gratuito dello Stato, ha contestato la legittimità di entrambi i provvedimenti dinanzi al TAR, eccependo vizi procedurali e sostanziali nella gestione della propria domanda di alloggio.
Il quadro normativo
La materia dei servizi abitativi pubblici è disciplinata da normative nazionali e regionali che attribuiscono ad ALER la gestione amministrativa delle domande e delle graduatorie per l'assegnazione di unità abitative destinate alle esigenze abitative pubbliche. Gli avvisi pubblici emessi per l'accesso ai servizi abitativi stabiliscono criteri di ammissibilità, modalità di candidatura e presupposti per la cancellazione dalle graduatorie. I provvedimenti amministrativi in materia di esclusione dalle graduatorie costituiscono atti soggetti al controllo della giurisdizione amministrativa secondo le regole del codice del processo amministrativo. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo il quale, sebbene l'accesso alle risorse abitative pubbliche rappresenti un interesse socialmente rilevante, esso rimane condizionato al rispetto delle procedure amministrative e dei criteri stabiliti dalle amministrazioni competenti per assicurare equità nella distribuzione di risorse necessariamente limitate.
La questione giuridica
Il ricorso sollevava questioni relative alla legittimità della cancellazione dalla graduatoria, contestando sia l'applicazione corretta dei criteri previsti dall'avviso pubblico sia l'osservanza delle regole procedurali che disciplinano l'iter di esclusione dalle graduatorie. Il ricorrente evidentemente sosteneva che il provvedimento di cancellazione fosse viziato sotto il profilo procedurale o che ALER avesse ecceduto i propri poteri discrezionali nell'esercizio del potere di esclusione. La questione implicava una verifica da parte del giudice amministrativo circa la conformità dell'azione amministrativa ai principi di trasparenza, correttezza e rispetto della legge nonché la valutazione della adeguatezza della motivazione sottesa alla cancellazione.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR Lombardia ha valutato la ricorribilità dei provvedimenti e gli argomenti dedotti dal ricorrente in contestazione dei vizi lamentati. Sebbene la sentenza nel testo disponibile non sviluppi estesamente la motivazione, il giudice ha ritenuto che i provvedimenti impugnati non fossero affetti dai vizi eccepiti e che ALER avesse operato in conformità alle regole procedurali e ai criteri sostanziali previsti dall'avviso pubblico e dalle normative vigenti in materia di gestione delle graduatorie per i servizi abitativi pubblici. Il tribunale ha esaminato la legittimità sia della decisione di cancellazione originaria sia del successivo rigetto della richiesta di annullamento, concludendo che entrambi i provvedimenti risultavano legittimi e adeguatamente motivati. La compensazione delle spese di giudizio riflette una valutazione giudiziale secondo la quale il ricorso, pur meritevole di analisi, non fondava diritti agli annullamenti richiesti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso, confermando così la validità e la legittimità dei provvedimenti di cancellazione della domanda di alloggio e di esclusione dalla graduatoria emessi da ALER Milano. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, senza obbligo di pagamento ulteriore da alcuna delle stesse. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, con la conseguenza di consolidare definitivamente in capo ad ALER il potere di esclusione del ricorrente dalle procedure di assegnazione degli alloggi pubblici SAP.
Massima
I provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie per l'assegnazione di servizi abitativi pubblici adottati dalle amministrazioni competenti secondo le procedure e i criteri previsti dagli avvisi pubblici sono legittimi e non soggetti ad annullamento salvo riscontri di vizi procedurali sostanziali o di violazioni manifeste dei principi che disciplinano l'azione amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento del provvedimento -OMISSIS-, di rigetto del ricorso (Prot. -OMISSIS-del 12/04/2022) di cancellazione della domanda di alloggio SAP, Avviso Pubblico -OMISSIS-, domanda -OMISSIS-, emesso dal Direttore Generale di ALER in data 16.5.2022, comunicato in data 8.7.2022, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi ed in particolare del provvedimento di cancellazione dalla graduatoria valida per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, emesso dal Responsabile del Coordinamento Assegnazioni e Bandi di ALER in data 2.3.2022. sul ricorso numero di registro generale 2869 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Giuseppe Ripamonti 66; Aler Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristoforo Vinci, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Romagna, 26; Comune di Milano, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aler Milano - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale; Visto il decreto di questo Tribunale n.-OMISSIS-di ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Si rinvia la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all’adozione di un separato provvedimento. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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