Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202301070/2023

1i - Sicurezza Pubblica - Armi E Munizioni - Porto Di Fucile Uso Caccia - Licenza - Rinnovo

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS- della Prefettura di Milano UTG, Ordine e Sicurezza Pubblica, Polizia Amministrativa, trasmesso via PEC in data 29.11.2021, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto ha respinto il ricorso gerarchico proposto e ha confermato il decreto protocollato al n. -OMISSIS- della Questura della Provincia di Milano, relativo al diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia, notificato al ricorrente in data 31.8.2021;
- della nota -OMISSIS- della Questura della Provincia di Milano – Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e relativi allegati, citati nel suddetto provvedimento prefettizio e al momento non conosciuti;
- del decreto protocollato al n. -OMISSIS- della Questura della Provincia di Milano, relativo al diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia, notificato al ricorrente in data 31.8.2021;
- dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 del 4.6.2021 della Questura della Provincia di Milano;
- di tutti gli atti precedenti, preposti, connessi, conseguenti e successivi anche se non conosciuti.
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Gianoncelli e Paola Bastardi, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita;
Questura della Provincia di Milano, in persona del Questore pro tempore, non costituita;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del Ministero dell’Interno, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone fisiche citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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