1I - SICUREZZA PUBBLICA - ARMI E MUNIZIONI - PORTO DI FUCILE USO CACCIA - LICENZA - RINNOVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301070/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l'annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- della Prefettura di Milano UTG, Ordine e Sicurezza Pubblica, Polizia Amministrativa, trasmesso via PEC in data 29.11.2021, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto ha respinto il ricorso gerarchico proposto e ha confermato il decreto protocollato al n. -OMISSIS- della Questura della Provincia di Milano, relativo al diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia, notificato al ricorrente in data 31.8.2021; - della nota -OMISSIS- della Questura della Provincia di Milano – Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e relativi allegati, citati nel suddetto provvedimento prefettizio e al momento non conosciuti; - del decreto protocollato al n. -OMISSIS- della Questura della Provincia di Milano, relativo al diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia, notificato al ricorrente in data 31.8.2021; - dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 del 4.6.2021 della Questura della Provincia di Milano; - di tutti gli atti precedenti, preposti, connessi, conseguenti e successivi anche se non conosciuti. sul ricorso numero di registro generale 241 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Gianoncelli e Paola Bastardi, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1; Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita; Questura della Provincia di Milano, in persona del Questore pro tempore, non costituita; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del Ministero dell’Interno, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone fisiche citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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