Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202301054/2023
1i - Sicurezza Pubblica - Attività Di Volo Da Diporto - Istanza Attestato Di Idoneità Al Pilotaggio - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento - del decreto cat. -OMISSIS- del Questore della Provincia di -OMISSIS-, con cui è stato comunicato il rigetto del nulla osta per l’attività di volo da diporto; - di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 2147 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa Iannelli ed Umberto Frangipane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
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