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Sentenza n. 202301054/2023

Sentenza n. 202301054/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - ATTIVITÀ DI VOLO DA DIPORTO - ISTANZA ATTESTATO DI IDONEITÀ AL PILOTAGGIO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301054/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto privato ha presentato istanza per ottenere il nulla osta per l'attività di volo da diporto presso la Questura di competenza. Il Questore della Provincia ha successivamente comunicato il rigetto di tale istanza mediante apposito decreto. Ritenendosi illegittimamente privato del provvedimento favorevole, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo presso il TAR Lombardia, chiedendo l'annullamento del decreto di rigetto e di ogni atto ad esso connesso, presupposto e conseguenziale. La controversia si colloca nell'ambito della sicurezza pubblica e della valutazione delle istanze relative al rilascio di autorizzazioni per attività aeronautiche di diporto, competenza propria delle questure secondo l'ordinamento della pubblica sicurezza.

Il quadro normativo

La materia del nulla osta per il volo da diporto rientra nella competenza esclusiva delle questure in quanto autorità di pubblica sicurezza, secondo la disciplina delle leggi sulla sicurezza dello Stato e della circolazione aerea. L'amministrazione della sicurezza pubblica è tenuta a motivare i propri provvedimenti negatori e a rispettare i principi del giusto procedimento amministrativo stabiliti dal Codice dell'amministrazione digitale e dalla Costituzione. Le istanze relative a specifiche attività aeronautiche sono soggette a valutazione discrezionale da parte della Questura, ma tale discrezionalità rimane sempre circoscritta entro i margini fissati dalla legge ed è sindacabile giurisdizionalmente dinanzi al giudice amministrativo per eventuali vizi di eccesso di potere, irragionevolezza manifesta o carenza di motivazione.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità del decreto di rigetto del nulla osta, presumibilmente invocando vizi procedurali, carenza di motivazione adeguata, illogicità della decisione amministrativa o violazione di norme sulla procedura amministrativa. La controversia richiedeva al giudice amministrativo di valutare se il Questore avesse agito in conformità alla legge, se avesse motivato adeguatamente il provvedimento negatorio, e se i presupposti normativi per il rifiuto fossero stati effettivamente presenti nel caso concreto. Questa tipologia di controversia presenta carattere essenzialmente discrezionale, dove il controllo del giudice è circoscritto ai soli vizi di illegittimità esterna e interna del provvedimento, non potendo il tribunale sostituirsi all'amministrazione nella valutazione delle istanze.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto di respingere il ricorso nella sua interezza, confermando implicitamente la correttezza della valutazione operata dal Questore. Dal dispositivo emerge che il TAR non ha riscontrato alcun vizio nei presupposti legittimatori del decreto di rigetto, oppure ha giudicato le contestazioni del ricorrente infondate rispetto alla disciplina normativa applicabile. La decisione di rigettare il ricorso implica che la Questura ha agito entro i margini della propria discrezionalità amministrativa, ha motivato adeguatamente il proprio operato, e non ha violato alcun diritto o principio costituzionale rilevante alla fattispecie. Il TAR ha pure ordinato l'oscuramento dei dati personali del ricorrente secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto completamente il ricorso, confermando la validità del decreto con cui il Questore aveva rigettato la richiesta del nulla osta per l'attività di volo da diporto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di duemila euro in favore del Ministero dell'Interno, oltre agli accessori di legge. È stata inoltre ordinata l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente nel testo della sentenza al fine di tutelare la privacy e la dignità della persona interessata secondo il regolamento generale sulla protezione dei dati e la normativa nazionale sulla privacy.

Massima

Nel procedimento amministrativo per il rigetto del nulla osta per attività aeronautica, il giudice amministrativo sindaca solo i vizi di illegittimità della decisione della Questura, non potendo sostituirsi all'amministrazione nella valutazione discrezionale dei presupposti autorizzativi.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento
- del decreto cat. -OMISSIS- del Questore della Provincia di -OMISSIS-, con cui è stato comunicato il rigetto del nulla osta per l’attività di volo da diporto;
- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 2147 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa Iannelli ed Umberto Frangipane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

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