Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202301037/2023

2c - Edilizia - Abusi - Ordinanza Di Demolizione E Ripristino Dello Stato Dei Luoghi

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
I) con il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza n. 62/2021, prot. n. 24158 del 10.08.2021 recante “Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001 e art. 167 D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 nell'unità sita in Via Bonomi n. 20”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e segnatamente:
- del verbale di d'ispezione per controllo lavori edili P.G. 50641/2021 del 14.05.2021;
- la relazione di sopralluogo del 2.7.2021;
- nonché, nonché, per quanto occorrer possa, dell'art. 2, comma 4, lett. d), delle N.T.A. del Piano delle Regole del vigente P.G.T. ove mai si intenda inapplicabile ai manufatti unifamiliari;
II) con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17.3.2022:
- del diniego del Permesso di costruire in sanatoria di cui alla nota Prot. n. 4595/2022 del 14.01.2022 recante “Istanza di Permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 in atti Pg. 2021/0136552 del 16/12/2021 - PE/2021/02330/PDC - per opere interne ed esterne eseguite in difformità dal Permesso di costruire n. 31/2012 nell'immobile sito in Via Bonomi n. 20 - ESITO.”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso e, segnatamente, per quanto occorrer possa:
- della Comunicazione di assenza delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione dell'istanza con comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, Prot. n. 144829/2021 del 27.12.2021;
III) con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6.5.2022:
- dell'Ordinanza n. 8/2022, Prot. n. 23598/2022 del 03/03/2022, recante “Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e art. 167 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 nell'unità sita in Via Bonomi n. 20” successivamente notificata alla ricorrente;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso e, segnatamente, per quanto occorrer possa:
- del Verbale d'ispezione per controllo lavori edili Pg. 50641/2021 del 14.5.2021;
- della Relazione tecnica di sopralluogo del 22.7.2021;
- della Comunicazione di chiusura del procedimento e contestuale improcedibilità e definitiva archiviazione dell'istanza di compatibilità paesaggistica Pg. 78175/2021 del 29.7.2021;
- dell'art. 2, comma 4, lett. d) delle N.T.A. del Piano delle Regole del vigente P.G.T. ove mai si intenda inapplicabile ai manufatti unifamiliari.
sul ricorso numero di registro generale 2104 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fatima Ezzahra Youti, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Adavastro, Paolo Re, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Irene Nadile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, Parco Lombardo della Valle del Ticino, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara il ricorso introduttivo improcedibile e respinge i motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Pavia, quantificate in € 3.000,00 (tremila,00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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