2C - EDILIZIA - ABUSI - ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301037/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Nel procedimento in esame, Fatima Ezzahra Youti, proprietaria o possedente di un immobile sito in Via Bonomi numero venti a Pavia, ha impugnato una serie di atti amministrativi emessi dal Comune di Pavia relativi a lavori edili eseguiti in difformità dal Permesso di costruire numero trentuno del duemiladodici. Nel corso della controversia sono stati contestati in particolare un'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa il dieci agosto duemilaventuno, seguita da una seconda ordinanza con lo stesso contenuto del tre marzo duemilaventidue, entrambe emanate in base all'articolo trentuno del decreto del Presidente della Repubblica numero trecentottanta del duemilauno e all'articolo centosessantasette del decreto legislativo numero quarantadue del duemilaventitre. Parallelamente, la ricorrente aveva presentato istanza per ottenere un Permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'articolo trentasei del medesimo decreto, istanza che è stata rigettata dal Comune con comunicazione del quattordici gennaio duemilaventidue.
Il quadro normativo
La fattispecie si iscrive entro il complesso sistema normativo dell'edilizia italiana, disciplinato principalmente dal Testo Unico dell'Edilizia, decreto del Presidente della Repubblica numero trecentottanta del duemilauno, che regola sia i procedimenti autorizzativi sia i meccanismi sanzionatori in caso di abusivismo. Particolare rilievo assume l'articolo trentuno del medesimo decreto, che consente all'autorità amministrativa competente di emettere ordinanze di demolizione qualora siano stati realizzati manufatti in assenza di idonea autorizzazione. Inoltre, poiché l'area in questione risultava assoggettata a tutela paesaggistica nel contesto del Parco Lombardo della Valle del Ticino, risulta applicabile anche l'articolo centosessantasette del codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo numero quarantadue del duemilaventitre, che subordina la legittimità di interventi edilizi alla compatibilità paesaggistica. L'articolo dieci bis della legge numero duecentoquarantuno del millenovecentonovanta disciplina le modalità di comunicazione al ricorrente in merito all'assenza di condizioni di ammissibilità nelle richieste di autorizzazione.
La questione giuridica
Il nodo giuridico centrale riguarda innanzitutto la legittimità delle ordinanze di demolizione emesse dal Comune in relazione a opere realizzate in difformità dalle autorizzazioni rilasciate, considerando altresì i vincoli paesaggistici gravanti sulla proprietà. Secondariamente, si pone la questione se, al momento della proposizione del ricorso, sussistessero i presupposti processuali per ricorrere dinanzi al Tribunale amministrativo, in particolare se fosse venuto meno l'interesse della ricorrente a impugnare gli atti in questione. Rilevante risulta altresì la corretta applicazione della disciplina sulla sanatoria edilizia, e cioè se il Comune avesse agito secondo i parametri normativi quando ha respinto l'istanza di Permesso di costruire in sanatoria presentata dalla ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso introduttivo fosse affetto da improcedibilità, probabilmente in ragione della sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente a impugnare gli atti impugnati. Ciò potrebbe essere correlato alla circostanza che il procedimento relativo alla compatibilità paesaggistica era stato archiviato con comunicazione del ventinove luglio duemilaventuno, rendendo dunque non più contendibile la questione sottostante. Il collegio ha inoltre respinto i motivi aggiunti, ossia quelli proposti successivamente alla proposizione del ricorso principale, ritenendoli inammissibili o comunque non idonei a mutare la soluzione già prospettata sulla base della situazione processuale. Il giudice ha evidenziato come, stante l'archiviazione del procedimento amministrativo e la situazione fattuale complessiva, non sussistessero più le condizioni per ottenere una pronuncia di merito sul ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione seconda, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo proposto da Fatima Ezzahra Youti e ha respinto i motivi aggiunti successivamente depositati. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio quantificate in tremila euro a favore del Comune di Pavia, oltre agli oneri di legge conseguenti. La sentenza, pronunciata nella camera di consiglio del sette marzo duemilaventitre a Milano, è stata dichiarata idonea ad essere eseguita dall'autorità amministrativa.
Massima
Quando il procedimento amministrativo presupposto risulti chiuso e archiviato, il ricorrente incorre in carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere avanti al giudice amministrativo, determinando l'improcedibilità del ricorso promosso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento I) con il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza n. 62/2021, prot. n. 24158 del 10.08.2021 recante “Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001 e art. 167 D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 nell'unità sita in Via Bonomi n. 20”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e segnatamente: - del verbale di d'ispezione per controllo lavori edili P.G. 50641/2021 del 14.05.2021; - la relazione di sopralluogo del 2.7.2021; - nonché, nonché, per quanto occorrer possa, dell'art. 2, comma 4, lett. d), delle N.T.A. del Piano delle Regole del vigente P.G.T. ove mai si intenda inapplicabile ai manufatti unifamiliari; II) con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17.3.2022: - del diniego del Permesso di costruire in sanatoria di cui alla nota Prot. n. 4595/2022 del 14.01.2022 recante “Istanza di Permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 in atti Pg. 2021/0136552 del 16/12/2021 - PE/2021/02330/PDC - per opere interne ed esterne eseguite in difformità dal Permesso di costruire n. 31/2012 nell'immobile sito in Via Bonomi n. 20 - ESITO.”; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso e, segnatamente, per quanto occorrer possa: - della Comunicazione di assenza delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione dell'istanza con comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, Prot. n. 144829/2021 del 27.12.2021; III) con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6.5.2022: - dell'Ordinanza n. 8/2022, Prot. n. 23598/2022 del 03/03/2022, recante “Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e art. 167 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 nell'unità sita in Via Bonomi n. 20” successivamente notificata alla ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso e, segnatamente, per quanto occorrer possa: - del Verbale d'ispezione per controllo lavori edili Pg. 50641/2021 del 14.5.2021; - della Relazione tecnica di sopralluogo del 22.7.2021; - della Comunicazione di chiusura del procedimento e contestuale improcedibilità e definitiva archiviazione dell'istanza di compatibilità paesaggistica Pg. 78175/2021 del 29.7.2021; - dell'art. 2, comma 4, lett. d) delle N.T.A. del Piano delle Regole del vigente P.G.T. ove mai si intenda inapplicabile ai manufatti unifamiliari. sul ricorso numero di registro generale 2104 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fatima Ezzahra Youti, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Adavastro, Paolo Re, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Irene Nadile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, Parco Lombardo della Valle del Ticino, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pavia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara il ricorso introduttivo improcedibile e respinge i motivi aggiunti. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Pavia, quantificate in € 3.000,00 (tremila,00) oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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