Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Respinto
Sentenza n. 202301029/2023
4l - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno - Rigetto Istanza Di Rinnovo
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento nr. -OMISSIS- recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso dal Questore di Milano in data 06.08.2020 e successivamente notificato in mani del ricorrente in data 08.04.2021 dalla Questura di Milano – -OMISSIS- con cui la predetta Autorità amministrativa ha decretato il rigetto dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno conseguente al rinnovo a causa di insufficienza di redditi utili a giustificare un rinnovo del titolo di soggiorno in scadenza e pari al minimo dell'assegno sociale, nonché di ogni atto connesso, presupposto e comunque consequenziale (quale nel caso di specie il sequestro del titolo di soggiorno scaduto, assicurata postale e carta identità). sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2021 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Rena Federico Luigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano alla Via Brioschi n.56; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Questura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.795 del 2021 di rigetto della domanda di sospensione; Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la documentazione depositata da parte ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’Udienza pubblica del 27 aprile 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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