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Sentenza n. 202301029/2023

Sentenza n. 202301029/2023

4L - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301029/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona straniera aveva presentato istanza di rinnovo del proprio permesso di soggiorno presso la Questura di Milano. Il Questore, con provvedimento del 6 agosto 2020 (notificato il 8 aprile 2021), ha rigettato l'istanza dichiarando l'insufficienza dei redditi dichiarati dal ricorrente, i quali non raggiungevano la soglia minima fissata pari all'importo dell'assegno sociale. A fronte di questo provvedimento negativo, il ricorrente ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia impugnando il rigetto del rinnovo e chiedendo anche la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento. Il TAR ha preliminarmente rigettato la domanda di sospensione con ordinanza n. 795 del 2021, rimandando la trattazione nel merito della causa alla successiva udienza pubblica del 27 aprile 2023.

Il quadro normativo

Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi economici è disciplinato dalla normativa nazionale in materia di immigrazione, la quale subordina la possibilità del rinnovo al possesso di adeguati mezzi economici stabiliti dal decreto ministeriale. La soglia minima di reddito richiesta corrisponde all'importo dell'assegno sociale, indicatore utilizzato dal legislatore come parametro oggettivo e verificabile per garantire che lo straniero disponga delle risorse necessarie al proprio sostentamento. La Questura, quale autorità amministrativa competente in materia di soggiorno, è tenuta a verificare il possesso di tale requisito economico in fase di rinnovo, applicando i parametri normativi in modo rigoroso e imparziale.

La questione giuridica

Il punto controverso concerneva l'interpretazione e l'applicazione del criterio reddituale per il rinnovo del permesso di soggiorno: il ricorrente probabilmente contestava la modalità di calcolo dei redditi effettuata dal Questore, oppure sosteneva che la sua situazione rientrava in ipotesi di esenzione o mitigazione dei requisiti economici. In alternativa, poteva discutersi se il Questore avesse correttamente considerato e valorizzato tutta la documentazione economica comprovante i mezzi di subsistenza presentata dal ricorrente, ovvero se il rifiuto fosse dovuto a vizi procedurali o motivazionali nel provvedimento di rigetto. La questione comportava la necessità di contemperare il diritto dello straniero al mantenimento della regolarità amministrativa del soggiorno con l'esigenza di ordine pubblico e di verifica della capacità economica autonoma.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, esaminati gli atti della causa e la documentazione depositata dalle parti, ha ritenuto che il Questore abbia correttamente applicato la normativa vigente in materia di redditi minini richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno. Il collegio giudicante non ha ravvisato elementi di illegittimità nel provvedimento impugnato, quali vizi procedurali, omissione di motivazione, o errata valutazione della documentazione economica prodotta dal ricorrente. Nel respingere le contestazioni sollevate dal ricorrente, il TAR ha privilegiato il principio della legalità dell'azione amministrativa, riconoscendo al Questore il corretto esercizio del potere discrezionale nella verifica dei requisiti economici secondo i criteri stabiliti dalla legge.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando così la legittimità del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Milano. Sono state compensate le spese di giudizio tra le parti. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa e i dati personali del ricorrente sono stati oscurati nei registri per tutela dei diritti di riservatezza secondo le disposizioni del codice della privacy.

Massima

L'insufficienza dei redditi, quando non raggiungono il minimo fissato per legge pari all'assegno sociale, costituisce motivo legittimo di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e l'amministrazione non opera in violazione di legge nell'applicare rigorosamente tale parametro economico oggettivo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Alberto Di Mario,	Consigliere
Silvia Cattaneo,	Consigliere
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento nr. -OMISSIS- recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso dal Questore di Milano in data 06.08.2020 e successivamente notificato in mani del ricorrente in data 08.04.2021 dalla Questura di Milano – -OMISSIS- con cui la predetta Autorità amministrativa ha decretato il rigetto dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno conseguente al rinnovo a causa di insufficienza di redditi utili a giustificare un rinnovo del titolo di soggiorno in scadenza e pari al minimo dell'assegno sociale, nonché di ogni atto connesso, presupposto e comunque consequenziale (quale nel caso di specie il sequestro del titolo di soggiorno scaduto, assicurata postale e carta identità).
sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2021 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Rena Federico Luigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano alla Via Brioschi n.56;
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.795 del 2021 di rigetto della domanda di sospensione;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’Udienza pubblica del 27 aprile 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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