Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Accolto
Sentenza n. 202300001/2023
1i - Sicurezza Pubblica - Istanza Accesso E Visita Centro Di Permanenza Per Il Rimpatrio - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento del 20 dicembre 2021, prot. uscita n. 348751, con il quale la Prefettura di Milano ha rigettato la richiesta dell’associazione NAGA di accedere al centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli n. 28 in Milano; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, incluso il parere reso dal Ministero dell'Interno in data 10 dicembre 2021, prot. n. 39427, avente ad oggetto “Richiesta accesso al CPR di Via Corelli 28 Associazione NAGA”. sul ricorso numero di registro generale 308 del 2022, proposto da Associazione NAGA - Organizzazione di Volontariato per l'assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Datena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per l’associazione ricorrente l’avvocato Nicola Datena e per il Ministero dell’Interno l’avvocato dello Stato Andrea Michele Caridi; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere all’associazione ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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